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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro incompleto alle richieste ell'interessato - 19 giugno 2002 [1065689]

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[doc. web. n. 1065689]

Procedimento relativo ai ricorsi- Riscontro incompleto alle richieste ell´interessato - 19 giugno 2002

Ove il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro soltanto ad alcune delle richieste avanzate dall´interessato, il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge 675/1996 dev´essere parzialmente accolto (fattispecie in cui il titolare,pur avendo provveduto a cancellare dai propri archivi i dati dell´interessato, ha omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Daniele Vantaggiato, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Vantaggiato

nei confronti di

Professional Software S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla Professional Software S.r.l. tramite una comunicazione e-mail asseritamente non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro da parte della società in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere il nominativo dell’eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 maggio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con un fax in data 3 giugno 2002, sostenendo:

  • che negli archivi "non risulta nessun indirizzo fisico del Sig. Vantaggiato, ma solo la casella e-mail già cancellata all’arrivo della richiesta";
  • di aver ottenuto tale indirizzo di posta elettronica tramite "una richiesta di informazioni" ricevuta "intorno al mese di settembre 2001", nella casella che sul sito www.prosoft.it permette ai visitatori di chiedere l’invio di una newsletter;

Il ricorrente non ha inviato ulteriori memorie o documenti.


CIO’ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è in parte fondato.

La società non ha infatti fornito riscontro in relazione alla richiesta di conoscere l’eventuale responsabile del trattamento. Il titolare dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 19 luglio 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornire, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di opposizione al trattamento dei dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo la società resistente provveduto a cancellare dai propri archivi l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato.

Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento per contestare l’assenza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla Professional Software S.r.l. di comunicare all’interessato i dati riferiti all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 19 luglio 2002;

b) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione all’opposizione al trattamento dei dati personali dell’interessato;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico della Professional Software S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli