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Dato personale - Divulgazione delle restribuzioni percepite - 23 ottobre 1997

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[doc. web. n. 1055361]

Dato personale - Divulgazione delle restribuzioni percepite - 23 ottobre 1997

La Corte dei conti ha chiesto chiarimenti sull´interpretazione da dare ad alcune disposizioni della legge n. 675/96.
Considerata la natura di soggetto pubblico della Corte dei Conti, il Garante ha richiamato l
´attenzione sul fatto che il trattamento dei dati deve rispettare, in particolare, le disposizioni di cui all´articolo 27 della predetta legge.


Roma, 23 ottobre 1997


Al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
II Commissione
Roma


OGGETTO: Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 27, comma 2, l. n. 675/1996.

Con riferimento alle note sopra indicate, si condivide l´interpretazione data alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, secondo cui rientrano nella nozione di "dato personale" le notizie attinenti alle retribuzioni percepite dai singoli magistrati e agli incarichi da essi svolti a vario titolo.

Va tuttavia osservato che la qualificazione di un dato come "dato personale" non implica, automaticamente, un regime di riservatezza, dovendosi appurare se ricorrono gli altri interessi pubblici e privati presi in considerazione dal legislatore in particolare nell´ambito della legge n. 675.

Considerata la qualità di soggetto pubblico della Corte dei conti, e tenuto conto del fatto che le notizie suddette non hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675, il primo parametro normativo da prendere in considerazione è rappresentato dall´art. 27 della medesima legge.

Tale disposizione permette ai soggetti pubblici di raccogliere dati ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da altre leggi e regolamenti (art. 27, comma 1).

La comunicazione e la diffusione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche sono ispirate ad una maggiore cautela, in quanto è richiesta, di regola, l´esistenza di una norma di legge o di regolamento che preveda la comunicazione o la diffusione: è tuttavia possibile divulgare i dati ad altre amministrazioni pubbliche anche quando la comunicazione e la diffusione, benché non previste da una norma, siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 2, l. 675).

Questa Autorità prende atto delle comunicazioni inviate ai sensi degli artt. 7 e 27 della legge n. 675, della loro rispondenza alle funzioni istituzionali della Corte dei conti e dei soggetti pubblici destinatari, nonché della compatibilità tra gli scopi dell´originaria raccolta dei dati e gli scopi perseguibili dai destinatari medesimi (art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 675).

Nell´allegare copia del provvedimento del 16 settembre u.s. di questa Autorità, si richiama l´attenzione sulle altre ipotesi, richiamate in tale provvedimento, nelle quali determinati atti e documenti pubblici possono divenire conoscibili.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1055361
Data
23/10/97

Tipologie

Parere del Garante