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Reti telematiche e Internet - Invio di e-mail promozionali senza il consenso del destinatario - 7 giugno 2004 [1040958]

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[doc. web n. 1040958]

Reti telematiche e Internet - Invio di e-mail promozionali senza il consenso del destinatario

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Il Condor di Cetti Giacobbe

nei confronti di

Poliflex s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

A seguito della ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (relativo al sito e ai prodotti della resistente) Diego Cetti, delegato dalla ricorrente, aveva formulato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l´invio del messaggio, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati relativi a "Il Condor di Cetti Giacobbe" e la loro comunicazione in forma intelligibile, chiedendo altresì di conoscere la relativa origine, la logica, le modalità e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. Con la medesima istanza si era chiesta, altresì, l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali gli stessi potevano essere comunicati ed era stata infine formulata un´opposizione al trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali.

Avendo ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente, il sig. Diego Cetti aveva proposto un primo ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, dichiarato inammissibile per mancata regolarizzazione.

Il medesimo Diego Cetti, in nome e per conto di "Il Condor di Cetti Giacobbe" da cui aveva ricevuto delega, ha formulato nuovamente le richieste precedentemente proposte; non avendo ricevuto riscontro, le ha ribadite nel nuovo ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, con il quale ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 aprile 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con fax del 27 aprile 2004, dichiarando di aver già risposto alla prima istanza a suo tempo formulata comunicando l´origine dei dati trattati e cancellando l´indirizzo di posta elettronica. La resistente ha poi indicato le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile, dichiarando nuovamente di non detenere alcun dato personale relativo alla ricorrente.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che fosse stato acquisito precedentemente il consenso dell´interessato.

La resistente aveva già risposto in modo incompleto alla prima istanza e avrebbe dovuto fornire idoneo riscontro anche alla seconda istanza. La medesima resistente ha comunque completato, dopo il ricorso, il precedente riscontro, dichiarando in particolare, in relazione all´opposizione al trattamento, di aver cancellato l´indirizzo e-mail della ricorrente (indirizzo che, unitamente alle generalità ad esso già associate, non potrà essere ulteriormente utilizzato dalla resistente in assenza di un consenso informato: art. 130 del Codice). Poliflex s.r.l. ha anche fornito elementi dai quali si desume che i dati non erano stati comunicati a terzi.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate in atti, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del medesimo Codice.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Poliflex s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri comunque forniti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 7 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli