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Parere su una istanza di accesso civico - 12 aprile 2018 [8790479]

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[doc. web n. 8790479]

Parere su una istanza di accesso civico - 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 214 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico della Toscana, ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso civico, adottato dalla Polizia Municipale del Comune  di Firenze.

Nello specifico, la richiesta di accesso civico aveva a oggetto i «documenti amministrativi rappresentati dai verbali di accertamento della Polizia Municipale di Firenze emessi e per i fatti avvenuti nei giorni [identificati in atti], contro e da[gli] eserciz[i] pubblic[i] di ristoro [identificati in atti]».

Nell´istanza è, inoltre, specificato che «la conoscenza di dette informazioni, dati e documenti è funzionale all´esercizio del […] diritto di difesa [del richiedente l´accesso]».

La Polizia Municipale di Firenze non ha accolto l´accesso civico, rappresentando che «A seguito della proposizione di motivata opposizione all´accesso da parte di uno o più dei soggetti individuati come contro-interessato/i (e come tale/i avvisato/i dell´istanza […] Non sono reperibili in atti documenti riferibili alle date [indicate nell´istanza]. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tanto al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi rappresentati dal/dai predetto/i contro-interessato/i».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si evidenzia che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».

Quanto al procedimento relativo all´accesso civico, si ricorda che il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso a esso presentato, laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che sia stata presentata un´istanza di accesso civico a verbali di accertamento della Polizia Municipale emessi per fatti avvenuti in alcune date indicate nell´istanza nei confronti di esercizi di pubblico ristoro.

Dagli atti risulta che l´amministrazione ha negato l´accesso perché non ha rinvenuto, nelle date indicate, la documentazione richiesta e che in ogni caso i soggetti controinteressati si sono opposti all´ostensione dei documenti richiesti a loro riferiti.

Non si ritiene che questa Autorità possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante, difettando la documentazione oggetto dell´accesso civico.

In ogni caso, si ricorda in generale che nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico è precisato che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´accesso generalizzato», n. 13).

Si evidenzia, inoltre, che – ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. b), del Codice – sono sottratte dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Laddove, invece, i dati presenti all´interno della documentazione di cui si chiede l´accesso siano da intendersi come riferiti ad altri soggetti (persone fisiche), il soggetto destinatario dell´istanza di accesso civico è tenuto a verificare – considerando, peraltro, che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) – se l´accesso civico debba essere rifiutato «per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 1, lett. a)), seguendo, a tale scopo, le indicazioni fornite nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

La p.a. dovrebbe in ogni caso motivare specificamente in ordine alle ragioni del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali che si assumerebbe arrecato con la loro ostensione ai soggetti controinteressati (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

3. Sulla possibilità di accedere ai dati personali richiesti ai sensi della legge n. 241/1990

Per completezza, si evidenzia, in ogni caso, che, come indicato anche nelle citate Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, l´accesso "generalizzato" è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1).

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, invece, nell´istanza di accesso risulta che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano una vicenda strettamente personale, legata alla necessità del diritto di difesa dell´istante.

Per questi aspetti rimane, in ogni caso, salva la possibilità di accedere ai documenti richiesti, laddove l´istante dimostri l´esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Toscana, ai sensi dell´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia