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MEF altre spese nella precompilata 2017 - Parere al Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato in materia di trasmissione di nuove tipologie di spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini a partire dal l° gennaio 2016 - 28 luglio 2016 [5407377]

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[doc. web n. 5407377]

MEF altre spese nella precompilata 2017 - Parere al Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato in materia di trasmissione di nuove tipologie di spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016 - 28 luglio 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 331 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l´Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all´articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell´anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l´art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell´economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall´imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto, altresì, l´art. 1, comma 949, lettera b), della legge di stabilità 2016 che ha aggiunto al predetto art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS;

Visto lo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze (di seguito Mef), con il quale vengono definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione telematica all´Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie diverse da quelle già previste dal citato articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 e alle spese veterinarie, sottoposto all´attenzione del Garante con la nota del 25 luglio 2016, prot. n. 62621 e sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Visto l´art. 3, comma 1, del predetto schema di decreto, secondo cui, con decreto del Ministero dell´economia e delle finanze, sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati relativi alle suddette spese sanitarie e veterinarie, in conformità con le modalità previste dal decreto del Ministero dell´economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´11 agosto 2015, attuativo dell´art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058);

Visto, inoltre, l´art. 3, comma 2, del citato schema di decreto, ai sensi del quale, con provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle suddette spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Vista la richiesta di parere del 25 luglio 2016, prot. n. 62621, del Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato, con relativo allegato disciplinare tecnico (Allegato A), attuativo del predetto art. 3, comma 1, del citato schema di decreto del Ministro, predisposto congiuntamente con l´Agenzia delle entrate e il Ministero della salute per le parti di rispettiva competenza, al fine di prevedere l´estensione della trasmissione telematica dei dati delle nuove spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini a partire dal l° gennaio 2016 da parte di:

• esercizi commerciali di cui all´articolo 4, comma l, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l´attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell´articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (ad esempio, le parafarmacie);

• psicologi;

• infermieri;

• ostetriche/i;

• tecnici sanitari di radiologia medica;

• esercenti l´arte sanitaria ausiliaria di ottico;

Visto che lo schema di decreto in esame, individua, in particolare, le modalità per:

• la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie inviati dai soggetti sopra richiamati al Sistema TS;

• l´opposizione da parte dell´assistito alla trasmissione dei suddetti dati;

• il trattamento dei medesimi da parte del Sistema TS;

• la messa a disposizione dei dati all´Agenzia delle entrate;

• la conservazione dei dati delle spese sanitarie, trasmessi anche ai sensi del citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, nel Sistema TS per le finalità di consultazione da parte di chiunque dei dati relativi alle proprie spese sanitarie (cfr. il nuovo art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 175 del 2014), nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all´Agenzia delle entrate per i successivi adempimenti connessi all´applicazione delle sanzioni previste dall´art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l´art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilità 2016, per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

Visto il disciplinare tecnico, allegato A, al predetto schema di decreto, riguardante le modalità di  trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei summenzionati soggetti;

Rilevato che lo schema in esame è stato redatto sulla base di quanto indicato dallo schema di Provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall´anno d´imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell´economia e delle finanze del …", sottoposto all´attenzione del Garante con la nota dell´Agenzia delle entrate del 25 luglio 2016, prot. n. 0118010, e sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Rilevato che la disciplina delle modalità di trasmissione di tali dati da parte dei predetti soggetti nonché del trattamento degli stessi da parte del Sistema TS, come previsto dallo schema di decreto schema di decreto ministeriale ex art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014, è conforme a quanto già previsto nell´ambito del citato Decreto del Mef 31 luglio 2015, con parere favorevole del Garante;

Considerato che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante con i rappresentanti del Mef, dell´Agenzia delle entrate e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare:

• all´introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell´interessato in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle spese sanitarie sostenute presso i soggetti autorizzati nell´anno 2016;

• alla corretta definizione, nell´ambito del disciplinare tecnico, della tipologia di informazioni personali oggetto di trasmissione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, esattezza e indispensabilità nel trattamento dei dati anche idonei a rivelare lo stato di salute;

• all´eliminazione delle disposizioni relative all´utilizzo da parte dell´Agenzia delle entrate ai fini del c.d. spesometro (cfr. art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) delle informazioni sulle spese sanitarie trasmesse al Sistema TS anche ai sensi del decreto del Mef del 31 luglio 2015, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento al necessario rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali e alle opportune cautele da introdurre, attesa la natura e la delicatezza delle informazioni trasmesse, anche idonee a rivelare lo stato di salute;

• all´individuazione del tempo di conservazione dei dati relativi alle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, anche ai sensi del citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, trascorso il quale i dati saranno cancellati;

Considerato che sono in corso le verifiche da parte dell´Autorità sull´adeguatezza delle modalità tecniche per consentire l´accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2014, oggetto del presente parere, al fine di valutare, congiuntamente al Mef e all´Agenzia, nonché con gli intermediari, un ulteriore incremento delle misure di sicurezza per l´accesso alle dichiarazioni precompilate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze attuativo dell´art. 3, comma 1, dello schema di decreto del Ministro dell´economia e delle finanze ex art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA