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Provvedimento del 31 marzo 2016 [5138725]

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[doc. web n. 5138725]

Provvedimento del 31 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 31 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 22 dicembre 2015 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Flick, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione degli URL:

http://... e

http://...

finalizzata ad inibire la definitiva indicizzazione degli stessi tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente;

- la cancellazione delle relative ""tracce digitali" dalle proprie pagine di ricerca (snippet, pagine cache e quant´altro)";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che l´interessata, professore ordinario di economia, nonché componente del HJ a partire dal 2011, ha rappresentato che:

- "in data 8 dicembre 2010 sul quotidiano "Il Giornale" veniva pubblicato un articolo (…) manifestamente diffamatorio", relativo alla candidatura della stessa per la nomina a componente del HJ, successivamente riprodotto nell´archivio on-line del quotidiano stesso e rispetto al quale la ricorrente ha presentato querela proponendo ricorso in via d´urgenza nei confronti dell´editore, del direttore responsabile, nonché dell´autore dell´articolo diretto ad "inibire l´ulteriore inserimento on line e l´accessibilità da parte di qualsiasi utilizzatore delle reti internet dell´articolo pubblicato sul quotidiano";

- "in data 15 aprile 2011 l´articolo veniva rimosso dall´archivio on line del quotidiano" ed "il 27 giugno l´intera vicenda (ivi comprese le azioni giudiziarie intraprese) veniva definita con atto di transazione nel quale l´editore e il direttore responsabile si impegnavano a rendere definitiva l´eliminazione dal sito web [dello stesso] e a non ripubblicarlo, in tutto o in parte, in qualsiasi riproduzione on line del quotidiano";

- l´articolo oggetto del presente ricorso, a distanza di un anno dall´intervenuto accordo, è stato tuttavia "riproposto sul web da due blog" – www.... e KK – il primo dei quali risulta "indicizzato in modo tale che alla ricerca tramite Google con il nome e cognome dell´interessata ancora oggi compare tra i risultati proposti in prima pagina";

- la perdurante diffusione del citato articolo non risulta giustificata dalla presenza di un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, tenuto conto del fatto: i) che lo stesso non riporta informazioni concrete e/o opinioni riferibili all´autore, ma "insinuazioni e pettegolezzi, ii) che risulta essere stato definitivamente eliminato dal sito fonte e iii) che il contenuto che continua ad essere indicizzato da Google "non è reperibile per il tramite di altri motori di ricerca";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 31 dicembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 21 gennaio 2016 e c) la nota datata 17 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 gennaio 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste della ricorrente ritenendo ancora sussistente l´interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dalla medesima;

VISTA la nota del 15 gennaio 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha poi rilevato che:

- il diritto all´oblio, così come delineato dalla della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") e analogamente interpretato dal WP 29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle "Linee Guida" del 26 novembre 2014, implica il diritto a vedere riconosciuta "la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto a cui si riferiscono le informazioni", mentre "esclude la necessità di cancellare completamente la pagina in questione dal motore di ricerca. La pagina dovrebbe rimanere accessibile usando altri XY di ricerca" (Linee Guida cit., lett. C), punto 21);

- le richieste avanzate dalla ricorrente si collocano pertanto al di fuori dei parametri individuati nella sopra citata sentenza in quanto dirette ad ottenere la "deindicizzazione generale" dei contenuti indicati nell´atto di ricorso anche utilizzando come chiavi di ricerca parole diverse dal nome e cognome della stessa, come confermato anche dal fatto che "una delle due pagine oggetto del ricorso, ossia quella ospitata sul blog KK, non appare nemmeno quale risultato naturale a seguito di una ricerca svolta con il nome della ricorrente";

- le richieste avanzate dall´interessata trovano fondamento nell´asserito carattere diffamatorio dei contenuti di cui essa chiede la rimozione e dunque a tutela di posizioni giuridiche diverse da quelle sottese al diritto all´oblio che, come tale, implicano la necessità di effettuare un bilanciamento tra l´interesse pubblico legato all´esercizio del diritto di cronaca e di libera circolazione delle informazioni ed il contrapposto diritto del soggetto interessato a che le notizie aventi un contenuto ritenuto obsoleto, inadeguato o irrilevante siano deindicizzate dal web: ciò tenendo conto, in primo luogo, del tempo trascorso dallo svolgimento dei fatti narrati e non attribuendo invece alcun rilievo all´eventuale offensività dei contenuti pubblicati;

- la diversità dei diritti di cui viene invocatala tutela determina anche la diversità degli strumenti che l´ordinamento mette a disposizione, a tal fine rilevando che la tutela del diritto all´onore ed alla reputazione deve essere necessariamente invocata innanzi all´autorità giudiziaria ordinaria attraverso un´azione esercitata esclusivamente nei confronti "dei soggetti responsabili della pubblicazione asseritamente lesiva"; ciò in quanto "una diversa interpretazione che estendesse il diritto degli interessati di agire nei confronti dei motori di ricerca" anche a tutela di diritti diversi si porrebbe in contrasto non solo con la "sentenza Costeja", ma anche con il d.lgs. 9 aprile 2003, n, 70 contenente ‘"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetto giuridici dei servizi della società dell´informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" che definisce "funzioni, ruolo e responsabilità dei motori di ricerca, intesi come "caching provider"";

- pur ritenendo assorbenti le altre eccezioni sollevate, risulta l´insussistenza dei presupposti richiesti per l´esercizio del diritto all´oblio tenuto conto del mancato decorso di un termine sufficientemente ampio tra la pubblicazione dei contenuti contestati, avvenuta tra il 2010 ed il 2011, e il momento in cui è stata avanzata la richiesta di rimozione, oltre al riconoscimento dell´indubbio ruolo pubblico svolto della ricorrente e dunque dell´interesse della collettività alla conoscibilità della notizia essendo quest´ultima legata al "modo in cui, secondo il giornalista ed i soggetti ivi citati", quei ruoli sarebbero stati ottenuti;

VISTA la nota del 25 gennaio 2016 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie  istanze rilevando:

- di aver provveduto a richiedere con l´atto di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la rimozione dei contenuti ottenuti "a partire dalla ricerca effettuata con il proprio nome e cognome", precisando che tale ricerca restituisce "senza dubbio (…) tra i risultati proposti in prima pagina" quello corrispondente all´URL http://... e confermando invece che "la seconda URL citata  (…) non viene restituita nelle prime pagine in esito alla ricerca" condotta con gli stessi criteri;

- di non richiedere "alcun accertamento sulla natura diffamatoria delle informazioni – natura, peraltro, già assodata e riconosciuta come risulta dall´atto transattivo reso noto a Google – limitandosi a chiedere al titolare la cessazione del trattamento consistente nella indicizzazione automatica di informazioni pubblicate su internet e nella loro memorizzazione e messa a disposizione degli utenti (tramite ricerca con il nome e cognome)", esercitando pertanto un legittimo diritto di opposizione all´ulteriore trattamento delle stesse;

- che pertanto, "a fronte della decisione dell´autore e dell´editore di rimuovere il contenuto Google non ha titolo per effettuare nuove e diverse valutazioni in ordine alla diffusione del contenuto stesso", tenuto peraltro conto del fatto che "nel caso di specie non si è di fronte a informazioni che riguardano una condotta impropria dell´interessata – né tanto meno un procedimento penale di pubblico interesse – ma a una polemica sollevata da poche persone, basata su chiacchiere e non su fatti, che ha suscitato ben poco interesse nel pubblico, tant´è vero che l´unica traccia che resta sono le URL di cui nel presente ricorso si chiede la deindicizzazione";

PRESO ATTO preliminarmente che la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati riportati nei blog citati nell´atto introduttivo del procedimento, rilevando che la reperibilità delle informazioni contenute nell´articolo giornalistico riprodotto dagli stessi, peraltro ritirato dall´editore che lo aveva originariamente pubblicato, si porrebbe in contrasto con i principi delineati dalla cd. sentenza Costeja causando notevole pregiudizio alla medesima;

RILEVATO che la "sentenza Costeja" ha riconosciuto il diritto dell´interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati che emergono inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell´insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO tuttavia che, secondo quanto confermato dalla stessa ricorrente, tra i risultati che emergono attraverso una ricerca condotta utilizzando il nome e cognome dell´interessata appare solamente quello connesso all´URL http://..., mentre ne resta esclusa la pagina ospitata sul blog KK;

RITENUTO pertanto, rispetto a quest´ultimo, di dover dichiarare il ricorso infondato non potendosi ritenere applicabili i principi di cui alla predetta sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea, che richiede, al fine di veder riconosciuto il diritto ad ottenere la rimozione dei risultati indicati, l´inserimento, come chiave di ricerca, del nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni;

CONSIDERATO, riguardo all´ulteriore URL indicato nell´atto di ricorso, che il diritto all´oblio, alla luce di quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza anche anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, pur laddove sussista l´elemento del trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l´interessato ha rivestito e/o riveste, con conseguente prevalenza dell´interesse alla collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell´interessato alla protezione dei dati;

RILEVATO infatti che le  "Linee Guida" sull´attuazione della citata sentenza, adottate il 26 novembre 2014 dal WP29 – Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali, individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti al fine di effettuare un corretto bilanciamento tra il diritto all´oblio ed il contrapposto diritto/dovere di informazione nelle richieste di rimozione rivolte ai motori di ricerca, tra cui quello del ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica per effetto della professione svolta,  individuando "a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" (punto 2);

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso anche con riguardo all´URL http://... non ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, nonché nelle "Linee Guida" di attuazione della stessa;

RILEVATO, infine, con riguardo ai predetti URL, che resta impregiudicata la facoltà per la ricorrente di avanzare la richiesta di rimozione delle pagine riguardanti i contenuti contestati nel ricorso direttamente nei confronti dei gestori dei blog con riferimento ad eventuali profili diffamatori, in quanto la relativa valutazione esula dall´ambito di competenza di questa Autorità;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell´infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia