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Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività del Garante per la protezione dei dati personali (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) - 1 agosto 2013 [2573442]

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[doc. web n. 2573442]

 

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all´organizzazione e all´attività del Garante per la protezione dei dati personali (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) - 1 agosto 2013
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013)

 

 

 

Dal 19 agosto 2014 le disposizioni del predetto Regolamento n. 1/2013, devono ritenersi, ad eccezione dell´art. 24, tacitamente abrogate alla luce dell´art.11 così come modificato dall´art.24 bis della Legge n. 90 del 24 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 1° agosto 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l´articolo 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall´articolo 154 del medesimo Codice;

VISTO l´articolo 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell´illegalità nella pubblica amministrazione, ai sensi del quale la trasparenza dell´attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell´articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d´ufficio e di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato  ai sensi dell´articolo 1, commi 35 e 36 della predetta  legge n. 190 del 2012;

VISTO, in particolare, l´articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all´attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, e successive modificazioni, in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare gli articoli 13 e 16, relativi, rispettivamente, ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, nonché alla pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati, fra l´altro, i provvedimenti, gli atti e i documenti più significativi dell´Autorità;


RITENUTO necessario, dopo l´entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicità in relazione all´organizzazione e all´attività svolta dal Garante,  anche sulla base dell´esperienza acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati e alle relative condizioni e modalità di pubblicazione, nonché alle connesse responsabilità, anche mediante ricognizione e coordinamento delle disposizioni che già prevedono facoltà o obblighi di pubblicità a carico dell´Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del predetto regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;           

DELIBERA

è adottato il regolamento n. 1/2013 concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all´organizzazione e all´attività del Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento è riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, e ne è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell´articolo 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La presente deliberazione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

ALLEGATO

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all´organizzazione e all´attività del Garante per la protezione dei dati personali (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) - 1 agosto 2013

Capo I

Definizioni e principi generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

b) "Collegio": il Presidente e i Componenti del Garante;

c) "sito istituzionale": il sito web del Garante all´indirizzo www.garanteprivacy.it;

d) "pubblicazione": si intende la pubblicazione, nel sito istituzionale del Garante, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l´organizzazione e l´attività dello stesso, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2
Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l´organizzazione e l´attività del Garante.

Art. 3
Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l´organizzazione e l´attività del Garante, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d´ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell´utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Art. 4
Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell´articolo 11, comma 1, lett. b), del  Codice.

Art. 5
Limiti alla trasparenza

1. Fermo restando quanto previsto all´articolo 8, comma 1, secondo periodo, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell´articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili degli uffici dirigenziali del Garante è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Garante può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l´obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, il Garante provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative di chi opera presso l´Ufficio del Garante e la relativa valutazione sono rese accessibili dall´Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l´astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l´amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all´articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 6
Qualità delle informazioni

1. Il Garante garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l´integrità, l´esattezza, l´aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l´omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso del Garante, l´indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità ai sensi dell´articolo 4.

2. L´esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l´omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7
Decorrenza e durata dell´obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell´atto.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono  mantenuti aggiornati con cadenza annuale.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dal Garante con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell´anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera del Garante di cui al presente comma.

Art. 8
Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale del Garante è collocata un´apposita sezione denominata "Autorità Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. Il Garante  può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all´interno della sezione "Autorità Trasparente" relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.

2. Alla scadenza del termine di durata dell´obbligo di pubblicazione di cui all´articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono rimossi dal sito istituzionale.

 

Capo II
Trasparenza e accesso civico

Art. 9
Programma triennale per la trasparenza e l´integrità

1. Il Garante, previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l´integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza; la legalità e lo sviluppo della cultura dell´integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l´integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all´attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all´articolo 28, comma 3.

3. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione "Autorità Trasparente" il Programma triennale per la trasparenza e l´integrità ed il relativo stato di attuazione.

Art. 10
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi link alle disposizioni che ne regolano l´istituzione, l´organizzazione e l´attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti,  le linee guida, i provvedimenti, i comunicati rivolti agli organi di informazione, gli altri atti di carattere generale emanati dal Garante e ogni atto che dispone in generale sull´organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l´interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali del Garante o si dettano disposizioni per l´applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Art. 11
Obblighi di pubblicazione concernenti l´organizzazione del Garante

1. Il Garante pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:

a) componenti del Collegio;

b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio dirigenziale e nomi dei relativi responsabili;

c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell´organizzazione del Garante, mediante l´organigramma;

d) elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali del Garante.

Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Collegio del Garante

1. Con riferimento ai componenti del Collegio, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni:

a) gli atti relativi all´elezione parlamentare dei componenti e ai successivi adempimenti connessi all´insediamento del Collegio, con l´indicazione della durata dell´incarico;

b) il curriculum vitae;

c) il compenso spettante;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l´indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall´art. 153, comma 4, del Codice.

Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Il Garante pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo:

a) gli estremi dell´atto di conferimento dell´incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l´indicazione dei compensi spettanti.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell´incarico e dell´ammontare erogato, sono condizioni per l´acquisizione dell´efficacia dell´atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Il Garante pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l´oggetto, la durata e il compenso dell´incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l´ha disposto, accertata all´esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all´articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. Il Garante pubblica ed aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l´indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il Garante pubblica gli accordi negoziali e le modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. Il Garante pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Art. 15
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti

1. Il Garante pubblica l´elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l´indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 16
Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso il Garante.

2. Il Garante pubblica e tiene costantemente aggiornato l´elenco dei bandi in corso, nonché quello delle procedure concorsuali espletate nel corso dell´ultimo triennio, accompagnato dall´indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all´attribuzione di premi al personale

1. Il Garante pubblica i dati relativi all´ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

2. Il Garante pubblica i dati relativi all´entità del premio conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art. 18
Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Il Garante pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l´affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Garante pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l´oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l´elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l´indicazione degli operatori aggiudicatari, l´importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell´opera, servizio o fornitura, l´importo delle somme liquidate.

Art. 19
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all´attività amministrativa

1. Il Garante organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

Art. 20
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Garante pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Garante pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 22
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull´organizzazione e sull´attività del Garante

1. Il Garante pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l´organizzazione e l´attività dell´amministrazione o di singoli uffici.

Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. Il Garante pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Art. 24
Pubblicazioni relative ai procedimenti di competenza del Garante

1. Il Garante pubblica nel sito istituzionale i provvedimenti deliberati dal Collegio aventi rilevanza esterna con l´indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati al procedimento, nonché gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell´interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le sue generalità ovvero la stessa pubblicazione del provvedimento.

2. Sono pubblicate le indicazioni da seguire per la presentazione al Garante dei ricorsi, dei reclami, delle segnalazioni, delle notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli e i formulari eventualmente adottati.

3. Il Garante non può richiedere l´uso di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul sito istituzionale, né respingere l´istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati.

Art. 25
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l´effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Garante pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale e gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale.

Art. 26
Accesso civico

1. L´obbligo in capo al Garante di pubblicare i documenti, le informazioni o i dati previsti nel presente regolamento comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza  di cui all´articolo 28.

3. Il Garante, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale del documento, dell´informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l´avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l´informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, il Garante indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 27
Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, il Garante può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.

Capo III
Il Responsabile della trasparenza

Art. 28
Responsabile della trasparenza

1. Il Collegio nomina con delibera uno o più Responsabili della trasparenza, di seguito "Responsabile". Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l´integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un´attività di controllo sull´adempimento da parte del Garante degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l´aggiornamento delle informazioni pubblicate, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 3, nonché segnalando al Collegio, al Servizio di controllo interno del Garante e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all´aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l´integrità.

3. I responsabili degli Uffici dirigenziali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche attraverso il loro invio al Responsabile della trasparenza di cui al comma 1, assicurando la completezza, la chiarezza e l´aggiornamento delle informazioni medesime.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell´accesso civico.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 29
Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L´inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l´integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all´articolo 28, comma 3.

2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all´articolo 28, comma 3 non rispondono dell´inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.

Art. 30
Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 31
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma triennale di cui all´articolo 9 è inizialmente adottato entro il 31 dicembre 2013 con riferimento al triennio successivo.

2. L´articolo 16 del regolamento 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante, di cui alla deliberazione del Garante 28 giugno 2000, n. 15, è abrogato.