g-docweb-display Portlet

No allo spam, sì a offerte commerciali 'amiche' dei consumatori

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

english versionenglish version

No allo spam, sì a offerte commerciali "amiche" dei consumatori
Le Linee guida del Garante privacy contro le offerte commerciali indesiderate

Offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp solo con il loro consenso; no a e-mail e sms indesiderati; maggiori controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; misure semplificate per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Il Garante vara le nuove "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" [doc. web n. 2542348] per combattere il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali "amiche" di utenti e consumatori.

Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a quanti desiderano difendersi dall´invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità. Una particolare attenzione è stata posta dall´Autorità sulle nuove frontiere dello spamming - come quello diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di "marketing virale" o "marketing mirato" - che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati.

Queste in sintesi le principali regole contenute nelle Linee guida.

Offerte commerciali e spam

Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

Consenso per l´uso dei dati presenti su Internet e social network. E´ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing "virale" o "mirato".

"Passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto "passaparola").

Semplificazioni per le aziende in regola

E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all´invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

Promozioni per "fan" di marchi o aziende. Una impresa o società può inviare offerte commerciali ai propri "follower" sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente l´interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto.

Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per tutte le attività di marketing (come l´invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l´invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell´apposita informativa fornita all´interessato.

Tutele e sanzioni contro lo spam

Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa 500.000 euro).

Tutele per le società. Le "persone giuridiche", pur non potendo più chiedere l´intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi all´Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale [doc. web n. 2543820] sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Roma, 23 luglio 2013