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Provvedimento del 18 ottobre 2012

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[doc. web n. 2130054 ]

Provvedimento del 18 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 304 del 18 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 31 maggio 2012 con il quale XY ha chiesto alla Camera di Commercio di Catania la cancellazione dei dati giudiziari che lo riguardano riportati nella "visura camerale storica" relativa all´impresa individuale di cui è attualmente titolare; rilevato che il ricorrente ha lamentato l´illiceità del trattamento dei dati contenuti nell´annotazione dell´esecuzione di pene accessorie a suo carico (incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci e inabilitazione all´esercizio di una impresa commerciale per anni dieci), nonché nell´annotazione della sentenza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania in data KK 2011; ciò, in quanto, a parere del ricorrente, la permanenza di tali dati in certificazioni riguardanti la sua impresa, rilasciate dalla Camera di commercio a richiesta di privati e per uso pubblico, gli impedirebbe di esercitare compiutamente la propria attività imprenditoriale vanificando di fatto gli effetti della sentenza di riabilitazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 giugno 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 luglio 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 26 giugno 2012 con la quale la resistente, richiamandosi ad una precedente nota inviata al ricorrente in data 9 dicembre 2011, ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente posto che i dati in questione fanno parte delle informazioni storiche della vita dell´impresa, di cui è obbligatorio mantenere nel Registro delle Imprese –che è un registro pubblico- la cronologia; rilevato che la resistente, nell´evidenziare che nella visura storica sono riportate le annotazioni sia del provvedimento restrittivo che del provvedimento di riabilitazione, ha sottolineato che tali dati, trattandosi di informazioni risalenti, vengono riportati solo nella visura storica e non anche nella visura ordinaria; infine la resistente ha sostenuto che, diversamente da quanto previsto dalla normativa relativa al Registro Informatico dei Protesti (che consente la cancellazione dei dati dopo cinque anni dalla registrazione) "nel caso dell´annotazione nel Registro delle Imprese di fatti riguardanti un´impresa, nessuna norma primaria o secondaria prevede l´oscuramento dei dati storici";

VISTO il verbale dell´audizione del 4 luglio 2012 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati giudiziari in questione in quanto tali dati sarebbero trattati in violazione di legge;

VISTA la nota inviata in data 19 luglio 2012 con la quale la resistente, nel ribadire quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi, ha inviato copia della visura ordinaria relativa all´impresa individuale di cui il ricorrente è attualmente titolare sottolineando che nella stessa non vengono riportati i dati di cui si chiede la cancellazione;

VISTA la nota inviata in data 30 agosto 2012 con la quale il ricorrente ha eccepito come la resistente non avrebbe ancora comunicato gli estremi delle norme che impongono l´iscrizione e la conservazione presso il Registro delle imprese dei dati in questione;

VISTA la nota inviata in data 28 settembre 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che i dati in questione si riferiscono a provvedimenti trasmessi, per gli adempimenti di competenza dell´Ufficio Registro delle Imprese "ovvero per la relativa iscrizione, dall´Autorità Giudiziaria ex art. 662 c.p.p."; rilevato che la resistente ha dichiarato che le iscrizioni in questione avvengono in via informatica ai sensi degli artt. 5 e 8 del DPR 581/95 (Regolamento di attuazione dell´art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del Registro delle Imprese), i quali prevedono che l´Ufficio del Registro delle imprese tiene, oltre al Registro delle imprese, anche l´archivio degli atti e dei documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro che sono archiviati secondo tecniche informatiche; rilevato che lo stesso "decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Luglio 2004 e successive modifiche che approva i modelli per il rilascio da parte degli uffici del Registro delle imprese dei certificati previsti dall´art. 8, comma 8, lettera b della legge 580 del 29 Dicembre 1993, prevede (…) che nel certificato storico dell´impresa vengano riportate le informazioni storiche successive all´iscrizione nel Registro delle imprese";

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto le informazioni in questione sono lecitamente conservate dall´ente pubblico resistente in conformità alla legislazione vigente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia