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Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità [testo vigente]

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Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità
G.U. Serie generale n. 162 del 13 luglio 2000
Testo aggiornato in base ai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del 16 novembre 2016 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2016)
- Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010
(G. U. n. 117 del 21 maggio 2010)

- Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011
(G. U. n. 19 del 24 gennaio 2012)
- Deliberazione n. 335 del 15 settembre 2016 (G.U. n. 233 del 5 ottobre 2016)

 

Capo I - Definizioni e principi generali 

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell´art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi´:

a) per "Garante", l´organo collegiale istituito ai sensi dell´art. 30 della legge;

b) per "presidente", il presidente del Garante;

c) per "componenti", i componenti del Garante;

d) per "Ufficio", l´Ufficio del Garante.

 

Art. 2. Principi generali

1. La gestione dell´Ufficio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, pubblicità e trasparenza, nonchè del pareggio, dell´universalità, annualità, continuità, prudenza e unità.

2. L´attività finanziaria dell´Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unità organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo.

 

Capo II - Bilancio

 

Art. 3. Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L´esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l´anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.

3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilità entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l´approvazione entro il 31 ottobre.

4. In caso di ritardo nell´approvazione, il Garante puo´ deliberare l´esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio.

 

Art. 4. - Struttura del bilancio

1. Il bilancio di previsione è costituito:

a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali;

b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli.

2. Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti allegati:

a) dal documento programmatico;

b) dalla tabella dimostrativa dell´avanzo o disavanzo di amministrazione presunto;

c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione.

 

Art. 5. Criteri di formazione del bilancio

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell´esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilità in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l´anno di riferimento.

2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell´art. 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonchè le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell´art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti.

3. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sè stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l´avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell´esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L´avanzo puo´ essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo è iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.

 

Art. 6. Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva

1. Nell´ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilità.

2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell´anno cui il bilancio si riferisce.

3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico.

4. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non puo´ superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento.

5. Contestualmente all´approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l´assestamento del bilancio per l´esercizio in corso.

6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Art. 7. Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilità ed è accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell´anno successivo all´esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile.

3. Il bilancio consuntivo è trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell´art. 33, comma 2 della legge.

 

Capo III - Entrate 

 

Art. 8. Accertamento e riscossione delle entrate

1. L´entrata è accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l´ammontare del credito come competenza dell´esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza.

2. L´accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate sono riscosse dall´istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità, e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.

 

Art. 9. Gestione delle spese

1. La gestione delle spese segue le fasi dell´assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento.

2. L´impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l´importo della spesa, il destinatario e l´imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi.

3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati.

4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilità e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l´assunzione dell´impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell´esercizio di pertinenza e la disponibilità finanziaria.

5. Le spese per l´affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all´art.54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi dal segretario generale.

6. Con l´approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l´impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese:

a) per le indennità spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonchè per i relativi oneri riflessi;

b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza;

c) per i canoni anche di locazione e per le imposte;

d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento.

7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell´esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l´emissione dell´ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilità, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie.

8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall´istituto cassiere.

9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del creditore;

b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta;

c) modalità di pagamento del titolo che su richiesta del creditore puo´ essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile.

10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarità della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità o da un suo delegato.

 

Art. 10. Spese di rappresentanza 1

 

1. Le spese di rappresentanza sono finalizzate all´esigenza dell´Autorità di manifestarsi all´esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti istituzionali nazionali, europei o internazionali, in stretta connessione con il perseguimento delle finalità istituzionali;

2. Le spese di rappresentanza, debitamente documentate e motivate, sono poste a carico di un apposito capitolo di spesa e possono essere sostenute dal Presidente, dai componenti del Garante e dal segretario generale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio e nei limiti stabiliti dalle vigenti prescrizioni di legge.

[1. Articolo così sostituito dalla Deliberazione n. 476 del 16 novembre 2016, in G.U. n. 269 del 17 novembre 2016]

 

Capo IV - Rilevazione dei risultati della gestione finanziaria

 

Art. 11. Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell´esercizio

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell´esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all´impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione.

3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività patrimoniali.

4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell´esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività patrimoniali.

 

Art. 12. Eliminazione dei residui attivi e passivi

1. Annualmente è compilata alla chiusura dell´esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l´importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64).

3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico.

 

Art. 13. Determinazione del risultato economico dell´esercizio

1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell´esercizio si tiene conto dei seguenti elementi:

a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all´art. 18;

b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto;

c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi;

d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti;

e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi;

f) le variazioni intervenute nelle rimanenze.

 

Art. 14. Fondo interno di cassa

1. Il Garante puo´ deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l´esercizio finanziario.

2. Con il fondo si puo´ provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l´utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l´acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l´ordinaria gestione dell´ufficio.

3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità puo´ autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l´espletamento di compiti d´ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, è responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarità formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire, puo´ essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità.

5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilità di autocertificazioni per le spese minute.

 

Art. 15. Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonchè delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all´inizio dell´esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell´esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell´esercizio.

3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell´esercizio.

4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante.

 

Art. 16. Gestione patrimoniale

1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità cura la redazione e l´aggiornamento dell´inventario generale e dell´inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l´uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2.

2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unità organizzative.

 

Art. 17. Criteri di valutazione dei beni patrimoniali

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell´art.52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria.

5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d´acquisto.

6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo.

7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione.

8. Le rimanenze sono valutate al costo d´acquisto.

 

Art. 18. Classificazione dei beni

1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale.

2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all´art. 15.

3. Il materiale bibliografico è annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca.

4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione è disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione.

 

Capo V - Attivita´ negoziale

 

Art. 19. Principi in materia di attività negoziale.*

1. L´attività negoziale dell´Ufficio e le procedure di acquisto devono ispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa e programmazione degli acquisti.

1-bis. L´attività negoziale dell´Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.¹

2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonché dalla legislazione nazionale in materia.²

3. [abrogato]³

4. [abrogato]³

5. [abrogato]³

6. [abrogato]³

7. [abrogato]³

8. [abrogato]³

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Comma inserito dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]
[2. Così modificato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]
[3. Comma abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 20. Approvazione e stipulazione dei contratti*

1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all´approvazione definitiva del dirigente del dipartimento risorse umane e strumentali. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l´approvazione definitiva è demandata al segretario generale.

3. Salvo quanto previsto dall´articolo 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a centomila euro, dal dirigente responsabile del dipartimento risorse umane e strumentali. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati da un funzionario dell´Autorità dotato di adeguata competenza in materia di contratti in qualità di ufficiale rogante. L´ufficiale rogante e, in caso di assenza e/o impedimento, il suo sostituto, vengono nominati con  determinazione del Segretario Generale.

4. I contratti sono stipulati secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010; modificato (al comma 3) dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012; sostituito dalla Deliberazione n. 335 del 15 settembre 2016, in G.U. n. 233 del 5 ottobre 2016]

 

Art. 21. Procedure contrattuali*

1. L´Autorità si avvale delle procedure di selezione del contraente previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.¹

2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta del Dipartimento contratti e risorse finanziarie d´intesa con il Dipartimento amministrazione e contabilità, sono definiti tempi e modalità con cui ciascuna unità organizzativa attiva il procedimento di spesa.¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 22. Procedura aperta*

[abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Articolo abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 23. Procedura ristretta*

[abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Articolo abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 24. Procedura negoziata*

[abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Articolo abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 25. Criteri di aggiudicazione*

1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per la scelta dell´offerta migliore che l´Ufficio potrà individuare alternativamente tra quello del prezzo più basso e quello dell´offerta economicamente più vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunità, in relazione alle caratteristiche dell´oggetto del contratto.

2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione è di norma il prezzo più alto.

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]

 

Art. 26. Procedure telematiche*

1. Per l´acquisizione di beni e servizi è sempre consentito il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all´articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. [abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Comma abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 27. Acquisizioni in economia*

1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente l´importo di 10.000,00 euro, possono avvenire, senza l´adozione della determinazione a contrarre, conservando documentazione delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.¹

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia sono effettuate con le modalità previste all´articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.¹

3. Il ricorso alle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia è consentito nei casi e nei termini previsti all´articolo 125 del codice di cui al comma 2 e nell´apposita direttiva emanata dal Segretario generale, su proposta del dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie, ai sensi dei commi 6 e 10 del medesimo articolo 125.¹

4. [abrogato]²

5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra 100.000 euro e le soglie di cui all´articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando l´obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, è individuata con determinazione del Segretario generale, adeguatamente motivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per importi inferiori a 100.000,00 euro la determinazione è adottata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie.¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]
[2. Comma abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 28. Disposizioni varie*

1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscritti dal segretario generale.

2. Per la definizione dei contratti di transazione è richiesto il parere preventivo dell´Avvocatura dello Stato.¹

3. I beni non più utilizzabili per le esigenze dell´Ufficio sono dismessi secondo le modalità e alle condizioni previste da apposita direttiva da adottare con deliberazione del Segretario generale.¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Così modificato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 29. Collaudi e verifiche*

[abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Articolo abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 30 Servizio di controllo interno*

1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato al Servizio di controllo interno.

2. L´organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato con deliberazione del Garante e resta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Ai sensi dell´art. 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell´economia e delle finanze.

3. Il Servizio di controllo interno:

a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell´articolo 2403 del codice civile;

b) vigila sull´osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile;

c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull´esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia;

d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza;

e) verifica i risultati dell´attività dell´ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall´articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000;

f) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all´espletamento dei compiti sopra riportati;

g) redige per ogni riunione apposito verbale.

4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti dell´organo di controllo in carica.

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]

 

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 31. Rapporti contrattuali in corso*

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all´atto della stipula dei contratti o dell´indizione delle gare.

2. [abrogato]¹

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]
[1. Comma abrogato dalla Deliberazione n. 518 del 29 dicembre 2011, in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012]

 

Art. 32. Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[* Articolo sostituito dalla Deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2010]