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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 22 luglio 2010 [1748818]

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[doc. web n. 1748818]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 22 luglio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 giugno 2010 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A. e di RCS Digital S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Vesevo Catalano, in relazione alla pubblicazione nell´archivio on line del citato quotidiano di un articolo, risalente al gennaio 1994, contenente dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui la medesima era stata coinvolta, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, in via preliminare, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati contenuti nell´articolo oggetto di contestazione, domandando, in subordine, l´adozione di misure idonee ad inibire l´identificabilità della ricorrente nel corpo dell´articolo oppure "in linea ancora più gradata l´adozione (…) dei rimedi e/o accorgimenti tecnici che rendano impossibile la ricerca dell´articolo (…) attraverso tutti i motori di ricerca"; l´interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua immagine dalla presenza in rete di fatti che "non solo risalgono ad oramai sedici anni fa, ma risultano ampiamente superati" dagli esiti processuali favorevoli alla medesima; la ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 giugno 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota, datata 2 luglio 2010, con la quale RCS Quotidiani S.p.A., anche per conto di RCS Digital S.p.A., nel rilevare la liceità dell´attuale trattamento dei dati attuato mediante la conservazione dell´articolo all´interno dell´archivio on line del quotidiano, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 "Falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni al Garante") di aver provveduto, già a far data dalla ricezione dell´interpello preventivo, "alla compilazione del file "robots.txt" segnalando così a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere più indicizzato l´articolo" oggetto di contestazione;

VISTA la nota, anticipata via fax il 5 luglio 2010, con la quale il ricorrente, nel contestare la veridicità di quanto affermato dalla resistente in ordine all´avvenuta adozione, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, delle predette misure, ha comunque insistito nella richiesta, avanzata in via principale, di ottenere la cancellazione integrale dell´articolo dal sito del quotidiano, reputando che la conservazione di esso al suo interno "non significa (…) che la ricorrente sia al riparo dalla possibilità di ulteriore acquisizione e diffusione di una notizia radicalmente infondata e pregiudizievole per la identità dell´interessata" dal momento che "la ricerca negli archivi storici su Internet delle singole testate giornalistiche costituisce oramai modalità diffusissima per chi si voglia "documentare" su una determinata persona";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l´odierno ricorso, in origine effettuato per finalità giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell´archivio on line dei quotidiani in questione dei testi degli articoli a suo tempo pubblicati, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalità, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), è considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell´interessato;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali della ricorrente dall´archivio on line del quotidiano, stante la liceità di tale trattamento;

RITENUTO di dover, altresì, dichiarare infondata la richiesta di adottare misure idonee ad inibire l´identificabilità della ricorrente nel corpo dell´articolo (quali ad esempio l´uso di iniziali in luogo del nome e cognome riportati per esteso) non potendosi disporre un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione  del diritto dovere di cronaca, ad oggi è legittimamente conservato, per finalità di documentazione, all´interno di un archivio che, benché informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo la società resistente comunicato, sia pure solo nel corso del procedimento, di aver provveduto ad adottare le misure idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo mediante i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta ad ottenere l´adozione delle misure idonee ad escludere l´indicizzazione dell´articolo mediante i motori di ricerca esterni al  sito del quotidiano;

b)  dichiara infondate le ulteriori richieste;

c)  dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli