Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio...
Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio 2008 - 28 febbraio 2008
[doc. web n. 1493909]
Esonero dall´informativa per partiti e movimenti politici sino al 31 luglio 2008 - 28 febbraio 2008
G.U. n. 58 dell´8 marzo 2008
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che il 13 e 14 aprile 2008 si terrà una tornata di consultazioni elettorali politiche e amministrative;
CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l´impiego di dati personali per l´inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;
CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 2 del Codice;
CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l´interessato, quest´ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l’interessato, la predetta informativa è resa all´interessato all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l´adempimento all´obbligo di rendere l’informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);
VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate, con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;
CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall´obbligo di fornire previamente l´informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);
CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall´obbligo di informativa di cui all´art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le menzionate consultazioni elettorali;
RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell’obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall´obbligo di rendere l’informativa, sino alla data del 31 luglio 2008; ciò, con riferimento all´informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l’inserimento dell’informativa;
RITENUTO che, decorsa la data del 31 luglio 2008, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 ottobre 2008, nei modi previsti dall´art. 13 del Codice;
RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 31 ottobre 2008 nei modi previsti dall´art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
RILEVATO che l´interessato può esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
a) ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l’informativa agli interessati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione, sino al 31 luglio 2008;
c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell´art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 28 febbraio 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli