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Provvedimento del 23 gennaio 2008 [1490211]

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[doc. web n.1490211]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza dell´11 luglio 2007 formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY, dopo aver ricevuto da Nuova Franciacorta s.r.l. –di cui era dipendente– una contestazione relativa, tra l´altro, all´uso personale di strumenti dell´ufficio, ha chiesto a tale società di conoscere i dati personali che la riguardano "relativi all´uso dei telefoni e dei computer", nonché di essere informata in ordine alla loro origine, alle finalità e alle modalità del trattamento effettuato;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 ottobre 2007, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Mara Parpaglioni) nei confronti di Nuova Franciacorta s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Marco Rossignoli), con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto, a proprio avviso, un riscontro idoneo all´interpello preventivo e dopo essere stata licenziata dal predetto datore di lavoro, ha ribadito le precedenti richieste, chiedendo anche il blocco e la cancellazione dei dati personali in questione;

RILEVATO che la ricorrente ha chiesto inoltre di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la nota del 12 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria del 7 novembre 2007 con cui la società resistente ha inoltrato copia dei tabulati telefonici relativi ad alcune utenze intestate alla stessa da cui si rileverebbero "contatti, anche con uso di fax, su numeri telefonici (…) ignoti e per altro mai autorizzati";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 14 novembre 2007 con la quale la ricorrente ha ritenuto insufficiente il riscontro rilevando, in particolare, che i tabulati sarebbero relativi, per lo più, a utenze telefoniche non utilizzate esclusivamente della ricorrente medesima, e ha chiesto la comunicazione di eventuali altri dati personali detenuti dalla società e non ancora comunicati;

RILEVATO che tale richiesta è stata ribadita nell´audizione del 16 novembre 2007 e con le memorie del 23 novembre e del 4 dicembre 2007;

VISTE le note pervenute il 23, il 27 e il 28 novembre 2007, nonché la memoria del 3 gennaio 2008 con le quali la resistente, nel fornire alcune indicazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento effettuato, ha dichiarato di non essere "in possesso di ulteriori dati personali della sig.ra XY relativi al traffico telefonico (fisso e cellulare) e fax" oltre a quelli contenuti nei tabulati telefonici già prodotti (forniti dalle società di telecomunicazione alla resistente nella sua qualità di intestataria delle utenze in questione) e di non detenere dati personali della ricorrente "relativi a computer e posta elettronica";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta dell´interessata di accedere ai dati personali che la riguardano "relativi all´uso dei telefoni e dei computer", nonché di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento effettuato, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro, dichiarando anche (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere altri dati di tale genere oltre quelli comunicati;

RITENUTO invece di dover dichiarare inammissibile la richiesta di blocco e cancellazione dei dati relativi alla ricorrente dal momento che la stessa non ha formato oggetto di previa istanza rivolta ex artt. 7 e 8 del Codice al titolare del trattamento, come necessario ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice medesimo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppur parzialmente, nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta dell´interessata di accedere ai dati personali che la riguardano, nonché in ordine alle richieste volte a conoscere la loro origine, le finalità e le modalità  del trattamento;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione e blocco dei dati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Nuova Franciacorta s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli