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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1370706]

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[doc. web n. 1370706]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che il sig. Stefano Schmidt ha ricevuto da parte di Lettura contatori s.r.l. (dalla quale afferma di non aver ricevuto alcuna precedente comunicazione) una lettera raccomandata datata 25.11.2005 "ove si sollecitava il pagamento di fatture insolute " per il consumo di acqua relativo all´appartamento di cui era locatario, lettera che era stata inviata per conoscenza anche al proprietario dell´appartamento; visto che in data 9 gennaio 2006 l´interessato ha inviato a tale società un´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento;

RILEVATO che l´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Barbara Scandelin, ritenendo insoddisfacente il riscontro inviatogli dalla predetta società, in data 17 luglio 2006 ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice nei confronti di Lettura contatori s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Claudia Bergonzini; rilevato che lo stesso, oltre ad alcune richieste non rientranti fra gli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice ha ribadito con il ricorso la richiesta di conoscere l´origine dei dati, le modalità e le finalità del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico di controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 14 settembre e la memoria del 25 settembre  2006 con le quali la resistente ha sostenuto che i dati degli utenti le sono comunicati direttamente sia dai medesimi utenti, sia dall´amministratore del condominio oppure dal proprietario dell´immobile; rilevato che i dati, trattati con sistemi elettronici, sono stati comunicati oltre che al ricorrente stesso (anche mediante l´invio delle bollette periodiche) anche al proprietario dell´appartamento, attraverso l´invio del sollecito di pagamento in questione; rilevato, infine, che i dati che riguardano il ricorrente non sarebbero più oggetto di trattamento, "stante la cessazione del rapporto di locazione con il proprietario e, conseguentemente, dell´utenza"; rilevato, infine, che la resistente ha dichiarato di aver ricevuto l´incarico della lettura dei contatori divisionali dell´acqua, della fatturazione e dell´esazione dei consumi direttamente dal proprietario dell´appartamento in questione nel 1990 (come da delega allegata); che, come indicato nelle "informazioni agli utenti" riportate a tergo delle bollette, "la Lettura contatori s.r.l. si riserva, inoltre, di segnalare i casi di morosità all´amministratore e/o alla proprietà dell´immobile" e inoltre che "l´unico soggetto al quale la Lettura contatori s.r.l. può fornire i dati dei consumi, gli importi fatturati e il rendiconto dei pagamenti effettuati è l´amministratore o la proprietà del (…) condominio in virtù del rapporto instaurato all´atto dell´affidamento del servizio";

VISTA la memoria inviata il 29 settembre 2006 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro inviato dalla resistente; ciò, con particolare riferimento all´indicazione dell´origine dei dati, avendo la società omesso di indicare la fonte precisa da cui gli stessi sarebbero stati ricavati;

VISTA la nota del 19 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 6 novembre 2006 con la quale la resistente ha integrato i propri riscontri fornendo ulteriori indicazioni sulle modalità del trattamento dei dati connessi alla lettura, fatturazione ed esazione in relazione alle forniture di acqua;

RILEVATO che la resistente, pur avendo indicato quali soggetti in via generale le comunicano i dati, non ha precisato all´interessato, che aveva formulato una specifica richiesta al riguardo, l´effettiva origine dei dati che lo riguardano; ritenuto di dover accogliere il ricorso limitatamente a tale richiesta e di ordinare pertanto alla resistente di comunicare in modo specifico al ricorrente l´origine dei dati che lo riguardano, entro il 10 gennaio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO che la ricorrente ha, invece, nel corso del procedimento, fornito sufficiente riscontro alle restanti richieste ai sensi dell´art. 7 del Codice relative alle modalità del trattamento e ai soggetti o alle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e ritenuto, quindi, di dover dichiarare in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta entro il 10 gennaio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Lettura contatori s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli