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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1367612]

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[doc. web n. 1367612]

Provvedimento del 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 11 maggio 2006 inviata da XY all´Associazione italiana celiachia-Lazio onlus, della quale è socia, per chiedere che venisse cancellata ovvero rettificata dal verbale dell´assemblea tenutasi il 2 aprile 2006 l´informazione relativa alla propria volontà di offrire la somma di euro 20.000,00 "quale contributo per le assemblee e gli Ecm per l´anno 2006 " (sostenendo di non aver manifestato siffatta volontà nel corso dell´assemblea stessa) e che venisse fornita l´attestazione dell´avvenuta comunicazione di tali operazioni ai soggetti cui i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 19 giugno 2006 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Paolo Ricchiuto, nei confronti dell´Associazione italiana celiachia-Lazio onlus, con il quale la ricorrente, nel sostenere l´inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto, altresì, di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 19 settembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 10 luglio 2006 con la quale l´associazione resistente ha dichiarato di aver " provveduto a quanto richiesto dalla dott.ssa XY mediante la cancellazione del dato inesatto, nonché mediante pubblicazione sul proprio sito " della notizia ad essa relativa;

VISTA la memoria pervenuta il 13 luglio 2006 con la quale la ricorrente  ha ritenuto insoddisfacenti le modalità con cui l´operazione di cancellazione del dato erroneo è stata portata a conoscenza dei soci interessati, sostenendo che "la circostanza (…) che l´Aic Lazio abbia inviato a tutti i soci la copia cartacea del verbale contenente il dato inesatto, attesta limpidamente che solo tale modalità di comunicazione consente di raggiungere tutti i destinatari ";

VISTE le note pervenute il 14 luglio e il 2 ottobre 2006 con le quali la resistente, nell´affermare che la vicenda è probabilmente imputabile ad un´erronea interpretazione di quanto dichiarato dalla ricorrente in occasione dell´assemblea del 2 aprile 2006, ha inviato copia della comunicazione pubblicata sul sito web dell´associazione, dal 10 luglio al 16 settembre 2006, "quale rettifica del dato precedente così come risultante dal verbale ";

VISTA la memoria datata 19 ottobre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di aver fornito sufficiente riscontro alla richiesta di rettifica dell´interessata mediante la pubblicazione sul sito web della relativa notizia, dal momento che non esisterebbe "nessun documento cartaceo che possa costituire supporto materiale tangibile della cancellazione o della rettifica, in quanto l´unico documento cartaceo che l´Aic detiene è il registro dei verbali di assemblea dei soci" e che pertanto "l´annotazione cartacea non potrà che avvenire solo in sede di assemblea dei soci e pertanto in data 10 dicembre 2006 ", giorno in cui la stessa è stata nuovamente convocata;

VISTE le note inviate il 17 e il 23 ottobre 2006 con le quali la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo insufficiente il riscontro ottenuto dall´associazione resistente;

RILEVATO che nel corso del procedimento l´associazione resistente ha fornito un primo riscontro alla ricorrente mediante la temporanea pubblicazione sul proprio sito Internet della rettifica richiesta;

RITENUTO tuttavia che il riscontro alle richieste dell´interessata (con specifico riferimento all´attestazione che l´avvenuta rettifica è stata portata a conoscenza dei soggetti cui erano stati comunicati i dati personali della stessa) può considerarsi idoneo soltanto mediante la rettifica dell´informazione contenuta nel verbale dell´assemblea del 2 aprile 2006; ritenuto pertanto, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, di dover ordinare alla resistente di completare, entro il 31 dicembre 2006, il riscontro già fornito mediante la predetta rettifica del registro dei verbali di assemblea dei soci di Aic Lazio onlus e mediante l´invio ai soci, nella prima comunicazione utile, dell´informazione relativa all´intervenuta rettifica;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di completare, entro il 31 dicembre 2006, il riscontro fornito, mediante rettifica del registro dei verbali di assemblea dei soci relativamente al dato riguardante la volontà dell´interessata di offrire un contributo e mediante l´invio ai soci, nella prima comunicazione utile, dell´informazione relativa all´intervenuta rettifica;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli