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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1366616]

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[doc. web n. 1366616]

Provvedimento del 9 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 4 agosto 2006, con il quale XY (titolare di due pensioni di invalidità erogate dall´Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale), rappresentata e difesa dall´avv. Micaela Govoni, nel lamentare che l´istituto avrebbe fornito copia di "un estratto conto con la simulazione del calcolo della pensione da ella percepita " ad un terzo non autorizzato, ha chiesto all´istituto medesimo di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 ottobre 2006 con la quale l´istituto resistente ha riscontrato la richiesta dell´interessata, dichiarando che "soltanto a seguito di complessi accertamenti (…) è stato possibile ricostruire i fatti e risalire a chi ha avuto accesso ai dati" della ricorrente, manifestando la propria disponibilità ad "un incontro immediato " con la stessa per chiarire la vicenda in questione;

VISTA la nota inviata via fax il 29 ottobre 2006, con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta della "trattativa avvenuta in sede stragiudiziale", sostenendo che "stante il buon esito della vicenda" si era impegnata "a non coltivare il ricorso depositato presso il Garante per la protezione dei dati personali ";

RITENUTA, pertanto, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
5Buttarelli