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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Marketing - Relazione 2000 - 17 luglio 2001

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Indice

Relazione 2000

I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Marketing

51. INFORMATIVA E SPECIFICITÀ DEL CONSENSO
L´innovazione introdotta dall´erompere delle tecnologie dell´informazione e della comunicazione, determinando tempi e modalità di trattamento delle informazioni una volta impensabili, ha coinvolto ormai la società nella sua interezza, con rilevanti implicazioni in relazione allo svolgimento delle attività economiche in generale e del marketing in particolare. Per esso, a ben vedere, si sono schiuse nuove prospettive; non solo, infatti, è ormai agevole l´elaborazione di volumi di dati personali prima difficilmente gestibili (se non a costi elevati), ma è altresì possibile rendere destinatari di flussi informativi non più una generalità indistinta di potenziali acquirenti, quanto target sempre più mirati di potenziale clientela, sino a giungere a forme di comunicazione individualizzata.

La rilevanza, quindi, della raccolta e dell´utilizzo dei dati personali è di tutta evidenza nel marketing moderno, la cui attività è tesa appunto ad offrire alle imprese informazioni, possibilmente sempre più complete, afferenti a soggetti che si ritengono compatibili, in relazione alle relative caratteristiche personali, con i beni e servizi prodotti ed offerti.

Con l´introduzione nell´ordinamento nazionale della disciplina sul trattamento dei dati personali, da un lato, i destinatari dell´attività di marketing (che dei loro stessi dati personali in larga misura si alimenta) hanno preso coscienza di disporre di nuovi strumenti di difesa nei confronti dei trattamenti caratterizzati da finalità pubblicitarie, promozionali e commerciali (avendo oggi il diritto di consentire in modo libero e consapevole all´uso di detti dati per tali fini, come anche di opporvisi). Dall´altro lato, anche le imprese acquisiscono sempre più coscienza del valore aggiunto che può rappresentare una banca dati di qualità e selettiva in cui siano inseriti specifici e "mirati" dati personali di coloro i quali hanno liberamente ed espressamente manifestato un consenso al trattamento, compilando questionari articolati.

Sul fenomeno, in particolare in relazione alla raccolta dei dati effettuata attraverso questionari e coupon mediante i quali vengono richiesti dati anagrafici, recapiti telefonici e telematici, informazioni sulle attività professionali svolte, redditi, composizione del nucleo familiare, gusti e preferenze, l´Autorità era già intervenuta alla fine del 1999 (v. Relazione per il 1999). Si è reso così evidente un ricorso crescente a tali tecniche in numerosi settori merceologici e si è constatato che detta raccolta non è sempre svolta conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.

I rilievi critici riguardano soprattutto l´informativa all´interessato, spesso mancante o inidonea (per incompletezza o inesattezza) a rendere conto compiutamente delle modalità e delle finalità del trattamento effettuato, riflettendosi così sulla validità delle dichiarazioni di consenso rilasciate.

In un provvedimento a carattere generale emesso il 13 gennaio 2000, trasmesso anche ad organismi,istituzioni ed organizzazioni dei settori interessati, sono state pertanto fornite precise indicazioni alle quali si è conformata nel corso dell´anno l´attività di verifica del Garante.

In ordine a ciò sono stati altresì emessi provvedimenti ad hoc nei quali si è di volta in volta segnalata la necessità di: a) apportare modifiche alla clausola di informativa e consenso presente nei modelli utilizzati; b) correggere l´impostazione seguita da società che esercitano, in particolare, attività di telemarketing (Provv. 14 settembre 2000) e che non forniscono l´informativa agli interessati contattati telefonicamente neppure al momento della promozione, pur essendo tenute ad indicare le principali caratteristiche del trattamento dei dati, anche se temporaneo (si è evidenziato in tal caso che il mancato rispetto delle disposizioni sull´informativa agli interessati, di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, comporta l´illiceità del trattamento e, tra l´altro, la violazione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, della legge medesima); c) richiedere il consenso all´interessato rispetto ad ulteriori ed eventuali trattamenti promozionali ed alla comunicazione a terzi dei dati con una formula "in positivo", anziché "in negativo", ovvero dando per presupposto il consenso salvo eventuale diniego.

Gli stessi principi sono stati poi estesi a società che effettuano selezione del personale e che, nello svolgimento della propria attività, raccolgono curricula anche tramite annunci riportati su quotidiani o periodici, realizzando in tal modo una raccolta di dati personali; pure in questa evenienza si rende infatti necessario assolvere all´obbligo di informativa nei termini più volte indicati dal Garante, considerando che, in caso di inottemperanza, le dichiarazioni di consenso spesso richieste (e rese) per i curricula sono da ritenersi invalide.

Nel giugno del 2000 il Garante, sempre al fine di fornire indicazioni riguardo all´esatto adempimento della normativa sulla protezione dei dati personali, ha svolto due audizioni con operatori direttamente interessati ai provvedimenti sopra richiamati e con organismi ed associazioni operanti nei settori maggiormente coinvolti.

Nella prima audizione, gli operatori hanno formulato un giudizio positivo e di condivisione delle indicazioni fornite dal Garante in ordine al contenuto e alle modalità di predisposizione dell´informativa, soprattutto per quanto concerne l´esigenza di completezza, semplificazione, sintesi e chiarezza delle informazioni. In tale sede, sono stati forniti ulteriori chiarimenti, in particolare sui seguenti aspetti:

  • elementi essenziali da riportare nell´informativa, contemperando le esigenze di sintesi e di semplicità;
  • indicazione delle categorie dei soggetti a cui i dati sono comunicati, evitando la generica formula "aziende di nostra fiducia ";
  • eliminazione della richiesta di consenso per i trattamenti derivanti dall´esecuzione di obblighi di natura contrattuale o dall´acquisizione di informative precontrattuali su richiesta degli interessati;
  • inidoneità di alcune correnti formule di consenso con riferimento ai trattamenti svolti da altre società destinatarie dei dati.

In particolare il Garante ha ribadito l´esigenza che il consenso degli interessati, per essere validamente manifestato, deve essere espresso, libero e specifico. Le disposizioni vigenti, infatti, richiedono l´acquisizione e la documentazione per iscritto dell´atto di assenso al trattamento dei dati da parte dell´interessato.

Nella seconda audizione, le associazioni di categoria hanno manifestato la propria disponibilità a costituire un gruppo di lavoro sulle problematiche applicative della legge n. 675/1996 nel settore del direct marketing, che potrebbe curare anche la predisposizione di linee-guida e modelli semplificati utilizzabili dalle società associate. In particolare, una di queste ha segnalato l´esigenza di distinguere tra le vere e proprie ricerche di mercato, svolte dai propri associati (i quali acquisirebbero dati personali solo nella fase iniziale, mediante interviste effettuate previo consenso degli interessati, con una loro successiva analisi o divulgazione in forma anonima ed aggregata secondo metodi statistici e scientifici), e le indagini di marketing eseguite tramite modulistica analoga a quella esaminata dal Garante, che avrebbero invece la finalità di "profilazione" dei comportamenti delle persone, ricerca di clientela e gestione delle relative banche dati.

In materia, quindi, l´Autorità persevera nella propria opera volta, da un lato, a sensibilizzare gli operatori di settore e, dall´altro, a vigilare per assicurare il rispetto delle disposizioni sulla tutela del trattamento dei dati personali.

Il Garante apprende poi con soddisfazione che emerge progressivamente un moderno concetto di marketing, finalizzato a prestare al consumatore un servizio attraverso forme selettive di consenso, più rispettose della personalità degli interessati, nelle quali l´elemento di adeguata informativa è prevalente rispetto al mero profilo promozionale e pubblicitario.

Scheda

Doc-Web
1342198
Data
17/07/01

Tipologie

Relazione annuale