g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 9 marzo 2006 [1269316]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1269316]

Provvedimento del 9 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d´urgenza al Garante il 13 febbraio 2006, da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cazzola e Ugo Ojetti) nei confronti del Partito dei comunisti italiani, con il quale la ricorrente si è opposta al trattamento di dati personali che la riguardano effettuato mediante la realizzazione e la conseguente affissione promossa dal partito resistente (nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2006, in particolare nel territorio del Comune di ZX) di numerosi manifesti relativi alla campagna di tesseramento per il 2006 recanti, insieme allo "slogan impresso a caratteri cubitali "comunisti è bello"", un ritratto fotografico della ricorrente (ripresa, insieme ad un´altra ragazza, mentre marciava "sventolando il vessillo della pace" durante una manifestazione di circa diciotto anni fa); constatato che la ricorrente, avendo rilevato che, nonostante il tempo trascorso, è chiaramente riconoscibile dal ritratto in questione (e che il trattamento così effettuato con dati personali anche di natura sensibile l´ha esposta "al pubblico giudizio, attribuendole una fede politica che non ha"), ha chiesto al Garante di disporre la cessazione del trattamento e, per l´effetto, "di ordinarsi al Partito (…) di rimuovere immediatamente almeno tutti i manifesti di cui è controversia, fatti affiggere nel territorio del Comune di ZX, e nel territorio dei comuni circostanti (…), preferibilmente anche in tutto il resto del territorio nazionale", nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e nella stessa data del 13 febbraio 2006, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2006 con la quale il Partito dei comunisti italiani, nel rappresentare "il proprio rammarico per l´inconveniente creato alla sig.a XY", ha comunicato di voler "provvedere da subito alla rimozione dei manifesti citati –ove ancora esistenti– nell´ambito territoriale lamentato, e/o all´apposizione di parziali coperture che rendano non identificabile l´interessata"; rilevato che il resistente ha ritenuto lecita l´utilizzazione di un´immagine che, essendo "estremamente risalente", non lasciava ipotizzare "alcun rischio di identificazione dell´interessata" e che la sua pubblicazione, relativa ad "una manifestazione svoltasi in pubblico (…), è consentita ai sensi dell´art. 97 della l. n. 633 del 22.4.1941, posto che comunque essa non lede il decoro, la reputazione e l´onore dell´interessata";

VISTA la memoria inviata in data 21 febbraio 2006 con la quale la ricorrente, nel comunicare che i manifesti non risultavano rimossi fino a tale data, al contrario di quanto comunicato dal partito resistente, ha ribadito le proprie richieste, inviando ampia documentazione fotografica a sostegno;

VISTA la nota datata 28 febbraio 2006 con cui il partito resistente ha comunicato che "i manifesti erano in corso di rimozione e che la loro permanenza sarebbe cessata, in ogni caso, alla data del 21.2.2006, posto che tale era la scadenza dei diritti di affissione"; rilevato che il resistente ha dichiarato altresì che "non vi dovrebbe più essere alcun manifesto affisso, ritraente l´immagine della sig.a XY", immagine che ha dichiarato essere " stata tratta dal libro "ZL", edito da MK  s.p.a. utilizzando l´archivio storico-fotografico de L´Unità";

VISTE le note del 3, 4 e 7 marzo 2006 con le quali la ricorrente ha chiesto l´adozione delle misure a tutela dei suoi diritti già esplicitate nel ricorso, in considerazione del fatto che i manifesti risultano ancora affissi nella città di ZX, che "la data di scadenza dell´affitto dello spazio di esposizione dei cartelloni è scaduto il 26.02.2006" e che non corrisponderebbe a verità "che i cartelloni stanno scomparendo per naturale sostituzione con altri, perché per almeno altri 15 giorni l´ufficio affissioni del Comune di ZX non riuscirà ad affittare tutti gli spazi attualmente occupati dai cartelloni del PdCI, che perciò resteranno esposti al pubblico fino a quando altri non li copriranno";

RILEVATO che, rispetto al trattamento di dati personali effettuato dal Partito dei comunisti italiani, che ha predisposto il manifesto e ne ha disposto la pubblica affissione, trovano applicazione le disposizioni del Codice (art. 136 ss.) in materia di trattamento "temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero", posto che i manifesti rientrano nella definizione di "stampa o stampato" di cui all´art. 1 della legge n. 47/1948 (secondo cui "sono considerate stampe o stampati (…) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"); rilevato che a tali trattamenti si applica anche la particolare disciplina concernente i trattamenti di dati personali per finalità giornalistiche contenuta nel relativo codice deontologico (Provv. del Garante del 29 luglio 1998, in Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, ora Allegato A del Codice);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali relativi all´interessata, identificabile attraverso l´immagine diffusa (che risulta pacificamente realizzata durante una manifestazione pubblica), non presupponeva il consenso della stessa (art. 136 cit.; v. anche art. 97 l. n. 633/1941, secondo cui "non occorre il consenso della persona ritrattata (…) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico");

RILEVATO, tuttavia, che anche questo trattamento di dati personali deve svolgersi, per essere lecito, "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell´interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (artt. 2, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del Codice); rilevato che tali diritti e libertà devono essere protetti "assicurando un elevato livello di tutela" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che l´utilizzo da parte del partito della fotografia che raffigura  la ricorrente durante una manifestazione svoltasi numerosi anni fa, associata oggi all´attività di una specifica formazione politica, è idonea ad ingenerare una rappresentazione della personalità dell´interessata differente rispetto a quella, "concreta ed effettiva" della stessa, che "si è venuta solidificando" nel corso degli anni trascorsi dal momento in cui tale immagine è stata ripresa (cfr. Cass. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769);

RITENUTO pertanto che l´istanza della ricorrente, qualificata alla stregua di una opposizione per motivi legittimi, risulta giustificata e meritevole di accoglimento, essendo volta a tutelare il diritto all´identità personale inteso quale interesse del soggetto "ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all´esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.), quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell´ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche" (cfr. Cass. sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978; Cass. sez. I, 22 giugno 1985, cit.; vedi anche Corte Cost. n. 13 del 1994);

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare fondata l´opposizione al trattamento per motivi legittimi della ricorrente e, per l´effetto, di dover ordinare al Partito dei comunisti italiani, con effetto immediato e ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di non diffondere più, sotto alcuna forma (ivi comprese ulteriori, eventuali forme di pubblicazione dell´immagine su siti web, pubblicazioni a stampa, materiale propagandistico, ecc.), l´immagine della ricorrente in violazione del suo diritto all´identità personale; ritenuto che il partito debba dare conferma a questa Autorità ed all´interessata, entro e non oltre il 20 marzo 2006, di aver adottato, in adempimento alla presente decisione, ogni opportuna misura a tutela dei diritti dell´interessata volta a interrompere la diffusione dell´immagine;

RILEVATO, infine, che resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le proprie pretese risarcitorie;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso e posti a carico del partito resistente nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondata l´opposizione per motivi legittimi della ricorrente e, per l´effetto, ordina con effetto immediato al Partito dei comunisti italiani di far cessare, sotto ogni forma, la diffusione dell´immagine della stessa in violazione dei suoi diritti e, più specificamente, del diritto all´identità personale, e di dare conferma entro il 20 marzo 2006, a questa Autorità e alla ricorrente, di aver adottato ogni opportuna misura a tutela dei diritti della medesima;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico del Partito dei comunisti italiani, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli