Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempiementi sulla...
Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempiementi sulla rilevazione di impronte digitali ed immagini - 2 marzo 2006 [1248850]
[doc. web n. 1248850]
Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempiementi sulla rilevazione di impronte digitali ed immagini - 2 marzo 2006
(G.U. n. 68 del 22-3-2006)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, in materia di trattamento di dati personali, relativi all´immagine e alle impronte digitali, ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari;
Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all´obbligo per ciascun istituto di credito di inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2006 e con un´unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l´elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati già attivati prima della pubblicazione del provvedimento;
Considerata la complessità delle attività che dopo il provvedimento si sono rese necessarie per definire le modalità tecniche attraverso le quali le banche sono tenute a comunicare all´Autorità l´attivazione dei sistemi di rilevazione dell´immagine e dell´impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice per trattamenti di analoga natura;
Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare nella data del 31 maggio 2006 il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all´obbligo di trasmettere la suddetta comunicazione al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi del modello a tal fine reso disponibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;
Visti gli atti d´ufficio;
Viste le osservazioni dell´ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
DELIBERA
a parziale modifica del provvedimento del 27 ottobre 2005 di fissare al 31 maggio 2006, anziché al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all´obbligo di trasmettere la comunicazione al Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli