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Istituto Nazionale di Statistica - Parere sullo schema di regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura - 29 febbraio ...

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[doc. web n. 1085758]

Istituto Nazionale di Statistica - Parere sullo schema di regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell´agricoltura - 29 febbraio 2000

Non essendo prevista neanche nel programma statistico nazionale la comunicazione dei dati da parte delle associazioni di categoria, l´ISTAT dovrà individuare e rendere pubblici i tipi di dati e le operazioni necessarie in relazione alle finalità statistiche perseguite, aggiornando tale identificazione periodicamente (art. 22, comma 3- bis ).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere trasmessa dall´ISTAT il 10 dicembre 1999;

Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998 , con nota a firma del segretario generale;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

OSSERVA:

Con nota n. …….., l´Istituto nazionale di statistica ha chiesto un parere sullo schema di regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell´agricoltura (art. 37 legge 17 maggio 1999, n. 144).

Il provvedimento appare nel complesso rispondente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in particolare a quanto stabilito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 .

Appare peraltro necessario apportare le seguenti modifiche:

  • sul piano formale, l´art. 16, comma 3 dello schema andrebbe riformulato sostituendo le parole: "sono responsabili" con le parole: "si intendono designati responsabili";
  • all´art. 18 (Diffusione dei dati) andrebbe apportato un chiarimento per raccordarlo meglio con l´art. 9 del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, in tema di tutela del segreto statistico (come modificato dall´art. 12 del d.lg. n. 281/1999), in modo da precisare la natura dei dati che si intende rendere disponibili.

Si coglie peraltro l´occasione per far presente che sono pervenuti al Garante alcuni quesiti, in particolare da organi periferici dell´Amministrazione statale, in ordine alla possibilità per i soggetti appartenenti al SISTAN di semplificare le operazioni del censimento in esame, raccogliendo alcuni dati direttamente dalle associazioni di categoria degli agricoltori.

Al riguardo non si rinvengono ragioni ostative di fondo alla raccolta di questa categoria di informazioni, sebbene in date circostanze possano venire in considerazione dati sensibili in conseguenza dell´adesione di talune aziende a determinate associazioni sindacali di categoria (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996).

In proposito l´Amministrazione che propone l´emanando regolamento potrebbe valutare l´opportunità di inserire nel decreto una norma che disciplini l´ipotizzata forma di raccolta, prevedendo la possibilità di raccogliere informazioni direttamente dalle associazioni di categoria (anche in eventuale collegamento all´obbligo di fornire dati statistici cui all´art. 7 del d.lg. n.322/1989). Infatti, in base all´attuale normativa, le associazioni di agricoltori non sarebbero altrimenti tenute a fornire gli estremi delle aziende agricole proprie iscritte.

Come si è detto, i dati possono assumere in taluni casi natura sensibile. Allo stato attuale della legislazione, quindi, le associazioni richieste di fornire i dati, a prescindere dall´esistenza di un eventuale obbligo di fornire i dati in base alla disciplina statistica, sono comunque soggette agli obblighi previsti all´art. 22 della legge n. 675 (acquisizione del consenso degli interessati e rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche generali del Garante).

Peraltro, in merito al consenso può osservarsi che, nel caso di appartenenza ad associazioni di categoria a carattere sindacale o politico, il consenso non deve essere necessariamente richiesto in forma specifica, potendo derivare anche dal più generale consenso eventualmente manifestato una tantum dagli interessati in riferimento al perseguimento, da parte delle associazioni, delle finalità previste statutariamente.

Si rappresenta, inoltre, la necessità che le amministrazioni interessate alla questione qui esaminata adottino le misure previste per il trattamento dei dati sensibili dalla legge n. 675 e dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135. In proposito si evidenzia che l´art. 22, commi 3 e 3-bis della legge, come modificato dal d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, consente il trattamento dei predetti dati solo se autorizzato da un´espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Nel caso in esame, non risultando prevista neanche nel programma statistico nazionale la comunicazione dei dati da parte delle associazioni di categoria (programma cui il d.lg. n. 281 opera un riferimento nell´art. 11), si potrà attivare la procedura che il d.lg. n. 135 prevede in termini generali per i casi in cui i dati trattati e le operazioni eseguibili non siano specificate dalla legge. Con le predette misure, quindi, dovranno così essere individuati e resi pubblici i tipi di dati e le operazioni necessarie in relazione alle finalità statistiche perseguite aggiornando tale identificazione periodicamente (art. 22, comma 3-bis).

Si evidenzia, infine, la necessità di garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati (art. 15, comma 1) e di assicurare inoltre il rispetto delle misure minime in materia previste dal d.P.R. n. 318/1999 che entrerà in vigore il prossimo 29 marzo.

Poiché il mancato rispetto delle misure minime di sicurezza costituisce fattispecie di rilevanza penale, ai sensi dell´art. 36 della più volte citata legge n. 675/96, si suggerisce quindi l´inserimento di un espresso richiamo al d.P.R. n. 318 , che potrebbe trovare opportuna collocazione di seguito al comma 2 dell´art. 16 dello stesso schema di regolamento, dopo il rinvio alle disposizioni della legge n. 675;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole allo schema di regolamento, nei termini di cui in premessa.

Roma, 29 febbraio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli