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Videosorveglianza - Videosorveglianza ed informativa idonea e completa - 22 settembre 2003 [1081860]

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[doc. web. n. 1081860]

Videosorveglianza - Videosorveglianza ed informativa idonea e completa - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giuseppe D´Andrea De Florian, rappresentato e difeso dall´avv. Alice Burigo, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Nogherazza s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Andrea Miari Fulcis, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Pellegrini e Fulcio Compostella, presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, socio di Monti del Sole piccola società a r.l. e responsabile dell´unità produttiva sita in Castion (BL) della medesima società che alla data di presentazione del ricorso occupava, nella citata località, i locali di proprietà di Nogherazza s.r.l., afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata nei confronti del legale rappresentante della resistente, in relazione all´istallazione di alcune telecamere negli spazi comuni dell´immobile. In particolare, accanto ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione del loro contenuto, dell´origine, della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, chiedendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel rilevare anche l´asserita assenza dell´informativa di cui all´art. 10 della medesima legge, ha ribadito le precedenti istanze chiedendo di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto:

  • precisando che i locali in questione sarebbero illegittimamente occupati dalla società Monti del Sole e che Nogherazza s.r.l. "si è vista costretta a citare in giudizio l´abusiva occupante, svolgendo nei suoi confronti domanda di rilascio dell´immobile per occupazione senza titolo";
  • sostenendo che le telecamere a circuito chiuso sarebbero state installate all´interno della cabina elettrica e del vano caldaia "a causa del verificarsi di danni e manomissioni agli impianti di riscaldamento dell´immobile", in un luogo non pubblico o aperto al pubblico in ordine al quale, data la finalità di sicurezza "individuale" non si applicherebbe la legge n. 675/1996 (ex art. 3 di quest´ultima);
  • che i locali ove sono posizionati gli impianti di videosorveglianza recano cartelli ("divieto di accesso - solo persone autorizzate").

Con nota del 29 luglio 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

Nell´audizione del 30 luglio 2003, la resistente ha illustrato le modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza installato, dichiarando tra l´altro che "le telecamere funzionano con un meccanismo automatico di registrazione della durata di 12 ore circa, con sovraregistrazione automatica" e che pertanto non "esistono banche dati o raccolte di dati registrati, né gli stessi vengono visionati da alcuno durante la fase di registrazione, né mai sono stati visionati poiché dal momento dell´installazione non si è più verificato alcun inconveniente". La società resistente ha altresì dichiarato che al momento dell´installazione delle telecamere sarebbe "stata data comunicazione verbale chiara e precisa a tutti gli inquilini compresi gli occupanti illegittimi (odierni ricorrenti)".

Con nota pervenuta il 1° agosto 2003, il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informativa in merito all´installazione delle telecamere e ha espresso perplessità in merito alle misure di sicurezza adottate.

Con ulteriore nota pervenuta il 19 agosto 2003, la resistente ha ribadito che l´installazione degli impianti di videosorveglianza "è avvenuta in luogo assolutamente privato e precluso alle persone non autorizzate, per l´esclusiva necessità di porre rimedio al verificarsi di danni e manomissioni degli impianti elettrici e di riscaldamento dell´immobile" e ha fatto pervenire una dichiarazione da parte degli altri inquilini dell´immobile in questione in merito all´informativa orale ricevuta dalla resistente al tempo dell´installazione del contestato sistema di videosorveglianza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte unicamente sul trattamento di dati personali effettuato da una società mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza posto in alcuni locali comuni ad accesso limitato (ove sono ubicate apparecchiature tecniche) di un immobile di proprietà, con esclusione di ogni altro profilo relativo ai rapporti tra le parti.

In ordine alle richieste del ricorrente relative alla conferma dell´esistenza di dati ed alla richiesta di conoscerne l´origine, nonché le finalità e le modalità del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento, seppure tardivamente e a seguito del ricorso, ha fornito idoneo riscontro in merito a tali istanze, comunicando elementi in ordine alla logica, alle finalità e alle modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza, che non darebbe luogo ad una conservazione di dati personali, prevedendo piuttosto la registrazione e la sovraregistrazione di immagini visionabili nel solo caso -allo stato mai verificatosi- di eventuali manomissioni degli impianti elettrici e di riscaldamento.

Non risultano allo stato elementi che permettano di ritenere che il descritto trattamento dei dati (al quale si applica la legge n. 675/1996, contrariamente a quanto osservato dalla resistente, venendo in considerazione un trattamento curato da una società, e in un luogo comunque utilizzato da terzi) ecceda i limiti richiamati dal provvedimento di carattere generale in materia di videosorveglianza del 29 novembre 2000 (pubblicato in Bollettino n. 14/15, pp. 28 e ss.) o sia altrimenti effettuato in violazione di legge.

Va pertanto dichiarato infondato il ricorso per la parte relativa all´opposizione al trattamento formulata dal ricorrente.

Questa Autorità, peraltro, verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, l´idoneità e la completezza dell´informativa rilasciata (in merito alla quale la resistente ha attestato, con dichiarazione resa nel corso dell´audizione svoltasi il 30 luglio 2003, della cui veridicità la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante" di aver dato una comunicazione agli interessati).

Per quanto concerne le spese, considerata la particolarità della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle altre richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli