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Santaniello: la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale devono rispettare la privacy - 4 novembre 2004

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Santaniello: la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale devono rispettare la privacy


“La comunicazione pubblica e la pubblicità elettorale si caratterizza oggi per una forte dinamica evolutiva collegata all’ingresso di moderne tecniche mediatiche e all’avvento di nuovi strumenti tecnologici”.

Lo ha affermato il Vice Presidente, Giuseppe Santaniello nel corso del convegno “Democrazia e partecipazione, accesso e comunicazione”, che si tenuto oggi a Bologna nell’ambito del ComPa, il Salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha partecipato attivamente, fin dalla sua istituzione nel 1997, ad una regolamentazione del settore che tutelasse la riservatezza dei cittadini ma, nel contempo, permettesse ai diversi corpi della Pubblica amministrazione di usufruire delle opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche per offrire un miglior servizio alla cittadinanza.

“Il quadro di principi e di regole rivolte a disciplinare la comunicazione istituzionale e la pubblicità elettorale – ha dichiarato il prof. Santaniello - non è mai cristallizzato in formule rigide e immutevoli ma richiede spesso adeguamenti, modifiche aggiornamenti”.

Oggi l’obiettivo di dotare il Paese di un quadro di regole rivolte alla tutela dei dati personali è stato raggiunto con il Codice in materia di protezione dei dati. In esso vengono chiaramente indicate le norme affinché l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione (sms, mms, e-mail) siano inquadrati nell’ottica di un rapporto più agile ed efficiente tra amministrazione e cittadini.

In tal senso, e in una prospettiva di rapporti trasparenti tra amministrazione e cittadini, la normativa sulla protezione dei dati personali consente l’uso di questi strumenti di comunicazione solo per ragioni di ordine pubblico, igiene, sanità pubblica o per l’arrivo di calamità naturali, e quando altri strumenti ordinari non appaiano efficaci. In tutti gli altri casi, quali la pubblicità elettorale o campagne informative e di sensibilizzazione, il Codice prevede invece che l’organo della pubblica amministrazione promotore di questi messaggi raccolga un consenso espresso preventivo da parte degli abbonati, che eviti che queste forme di comunicazione risultino invasive della sfera privata di ciascun utente. 

Bologna, 4 novembre 2004