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Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro nell'ambito dell'indagine conoscitiva in tema di prostituzione minorile

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Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell´ambito dell´indagine conoscitiva in tema di prostituzione minorile

presso la Commissione parlamentare per l´infanzia e l´adolescenza della Camera dei deputati - 27 marzo 2014

(testo dell´intervento)

 

1. Premessa

Vorrei prima di tutto esprimere il mio apprezzamento per la decisione del Parlamento di rinnovare questa indagine. Lo studio dell´insieme dei fattori che alimentano e accompagnano il fenomeno della prostituzione minorile è segno di grande attenzione per questo problema, per il suo carattere complesso, per il concorso di fattori che ne definiscono il profilo.

Un fenomeno espressivo della complessità sociale del nostro tempo, spia non sottovalutabile delle molte contraddizioni in cui si dibatte questo inizio del 21° secolo.

La prostituzione minorile è un fenomeno che riguarda vittime doppiamente vulnerabili: perché minorenni e perché violate non solo nella loro libertà sessuale, ma anche nella loro stessa dignità: ridotte a cosa.

Trovo assolutamente giusta la definizione, nella letteratura e nella legislazione interna e internazionale, di tali abusi come "nuove schiavitù".

La minore età, infatti, rende non solo queste vittime meno inclini a resistere ad abusi e violenze (per minore consapevolezza e minore capacità di difesa), ma soprattutto amplifica i danni che tali delitti determinano, incidendo su personalità ancora in formazione, inevitabilmente precludendone l´armonico sviluppo; distorcendo, con un´esperienza di mercificazione, il rapporto con il proprio corpo, la sessualità, l´affettività, la percezione del valore della propria persona, in questo modo ridotta a "utilità" da scambiare.

Se, dunque, le ragazze abusate sono doppiamente vittime, è in primo luogo necessario evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria, ovvero l´ulteriore violazione della dignità della vittima, realizzata nei modi più vari e in particolare violandone la riservatezza, indulgendo su particolari della vita privata quando non addirittura attribuendole un concorso di colpa nell´aver provocato quella forma di sfruttamento, nell´essersi magari liberamente e volontariamente offerta all´altro.

2. La tutela della riservatezza della vittima

Quello della tutela della riservatezza della vittima è il primo aspetto che interessa la competenza del Garante rispetto a questo fenomeno.

La tutela della riservatezza e della dignità della vittima, dei minori sessualmente sfruttati, costituisce per noi un obbiettivo primario, proprio in ragione delle ripercussioni che simili reati hanno sulla stessa identità, dignità e vita sociale della persona offesa.

E d´altra parte il legislatore ha già affrontato questo aspetto del problema.

Si pensi alle previste deroghe al principio della pubblicità del dibattimento previste per tali reati, che ne consentono  lo svolgimento a porte chiuse, che ammettono l´esame protetto dei minori e l´assunzione a porte chiuse di prove suscettibili di ledere la riservatezza di testimoni e parti private.

Previsioni, queste, che mirano a proteggere la vittima dall´ulteriore pregiudizio suscettibile di derivarle da quello che i giuristi chiamano lo strepitus fori.

Anche la previsione dell´inescusabilità dell´ignoranza della minore età della vittima (estesa ai delitti di sfruttamento sessuale con la ratifica della Convenzione di Lanzarote) contribuisce a rendere le indagini e la prova di tali reati meno invasive per la riservatezza della vittima, evitando l´esigenza di indulgere su particolari relativi alla sua persona e ai suoi rapporti con l´imputato.

In secondo luogo, si consideri che l´art. 734-bis c.p., significativamente ricompreso all´interno del titolo codicistico dedicato alla tutela della riservatezza, sanziona (sia pur con pene irrisorie: arresto da tre a sei mesi) la divulgazione delle generalità o dell´immagine della persona offesa da taluni delitti a sfondo sessuale (tra i quali appunto la prostituzione minorile) in assenza di consenso.

Anche alla luce dei suddetti principi, l´Autorità per la protezione dei dati personali, in questi anni, si è impegnata su questo terreno.

Nel 2010, in sede di parere sul progetto di "banca dati sulla pedofilia" il Garante ha indicato l´obbligo di assicurare, in tale attività, l´assoluta riservatezza delle vittime, anche evitando il riferimento a dati che, pur non nominativi, possano tuttavia condurre all´identificazione del minore.

Rispetto al tema della divulgazione, da parte della stampa, di notizie inerenti ragazze sfruttate a fini di prostituzione, il Garante ha in più occasioni richiamato i media alla massima cautela nel riferire dati anche non nominativi ma suscettibili di condurre, comunque, all´identificazione del minore, come previsto anche dal Codice dei giornalisti e dalla Carta di Treviso (secondo cui il diritto all´anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca può essere superato solo per "dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando").

Di recente, poi, in relazione all´indagine romana sullo sfruttamento di alcune adolescenti per fini sessuali, il Garante è intervenuto a sollecitare il massimo rispetto, da parte dei media, della riservatezza delle ragazze, evitando "dettagli eccessivi della vicenda e stralci di atti processuali la cui diffusione possa pregiudicare la dignità e il corretto sviluppo della personalità della ragazze".

Il Codice privacy, art. 50 ha esteso a procedimenti diversi da quelli penali il divieto, sancito dall´art. 13 del c.p.p. minorile, di pubblicazione di notizie o immagini idonee a identificare il minore a qualunque titolo coinvolto nel processo.

3. Adescamento, grooming e sfruttamento sessuale in rete

Ma oggi è necessario allargare la riflessione oltre il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile come tradizionalmente inteso.

Lo sviluppo della rete, con la diffusione dei nuovi spazi virtuali e delle tecnologie che rendono possibile l´uso interattivo delle nuove forme di comunicazione ha aperto scenari del tutto nuovi dove diventa più difficile tutelare i minori da ogni possibile fenomeno illecito, la loro riservatezza e la loro dignità.

L´utilizzo delle nuove tecnologie ha cambiato le abitudini: Internet è un grande contenitore, la nuova dimensione in cui si dispiega una parte rilevante della vita, il luogo in cui è possibile soddisfare ogni richiesta, dalle più bizzarre, frivole, commerciali fino a quelle sessuali.

E naturalmente nello spazio digitale si riversa il crescente disagio sociale particolarmente acuto tra gli adolescenti: fino alle forme drammatiche di cui la recente cronaca giudiziaria ci ha informato. Sappiamo che per pochi euro o addirittura per una ricarica del cellulare, alcuni di essi (molti?) sono pronti a tutto, anche a prostituirsi.

Per questo dobbiamo necessariamente accendere i riflettori sulle nuove forme "di prostituzione" o sfruttamento dei minori, i cui effetti sono aggravati ed amplificati dalla rete, dall´uso disinibito e inconsapevole che i giovani fanno dei loro dati personali (soprattutto di quelli appartenenti alla sfera più intima delle loro persone).

Intorno all´illecito sfruttamento dei loro dati , intesi come pensieri, ma soprattutto immagini, foto, video etc., spesso si nascondono le insidie peggiori.

La rete amplifica i rischi: i cosiddetti "nativi digitali" possiedono tutte le capacità per accedere e sfruttare in modo dinamico le opportunità offerte dalla società digitale.

Usano computer, smartphone e tablet come pratiche abituali per comunicare con i coetanei, accedere alle informazioni, aggiornare continuamente il proprio status, postando commenti, pubblicando foto o video ed immettendo on line una quantità impressionante di dati personali che rivelano pensieri, emozioni, abitudini, amicizie.

Il pericolo di diventare "preda" è dunque particolarmente alto.

Occorre precisare che quando si parla di "minore" ci si riferisce a persone che possono avere diverse età e, quindi, diversi gradi di consapevolezza e maturità.

Se è indiscutibile l´innovazione positiva che ha reso Internet un luogo virtuale di socializzazione, aumentando la possibilità di intessere e gestire relazioni, ovvero di interagire liberamente, scrivere e, soprattutto, condividere con altri utenti, non può essere sottovalutato e trascurato il lato "oscuro" della rete e di chi intende utilizzarla per compiere abusi di ogni genere.

Occorre dire che spesso le notizie riferite al c.d. "deep web" e alla "dark net" non sono attendibili.

Secondo stime autorevoli i contenuti pedopornografici che transitano nella Rete "profonda", quella sottratta ai comuni motori di ricerca, equivalgono soltanto al 4% di tutte le comunicazioni.

In realtà il terreno più frequentato è quello dei social network. Quelli più noti e quelli meno conosciuti.

Si pensi alle chat, spesso passatempo preferito dagli adolescenti, ai siti dove dietro lo schermo dell´anonimato (come il famoso ask ideato in Lettonia) è possibile porre o rispondere alle domande (molto) personali che gli utenti si scambiano fra loro, o ai siti (come badoo con sede a Londra, 200.milioni di iscritti) dove è possibile chattare, fare amicizie e "trovare l´amore" (come riporta testualmente la home page) o alla possibilità di inviare tramite telefonini foto intime di se stessi o di persone conosciute, il cosiddetto sexting, fenomeno in crescita esponenziale.

È di tutta evidenza, allora, come gli stessi rischi che corrono i minori si sono oggi amplificati: dietro una chat, dietro un qualunque sito di relazioni è con estrema facilità che il minore può stabilire contatti pericolosi (con scambio successivo di dati ancora più personali come la posta elettronica, il proprio indirizzo etc.) con sconosciuti o soggetti malintenzionati.

Le stesse immagini (o video) intime che magari ha con ingenuità scambiato on line o sul telefonino possono essere utilizzate da potenziali pedofili o sfruttatori.

Nell´analizzare questi scenari occorre la consapevolezza che spesso la prospettiva si capovolge: il minore diventa vittima per il suo stesso desiderio di esibizionismo.

Il web indebolisce le remore morali e l´idea dell´anonimato che può garantire Internet, per quanto illusoria, dal momento che ogni comunicazione elettronica lascia comunque traccia, rende spesso i giovani  più sicuri, disinibiti e meno responsabili delle proprie azioni ovvero permette comportamenti aggressivi anche a coloro che nella vita reale non avrebbero il coraggio di compierli.

In questo contesto il legislatore nel 2012 ha introdotto il delitto di adescamento di minori (grooming) con la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote codificando addirittura, espressamente, il contatto telematico quale modalità di realizzazione della condotta.

Gli strumenti repressivi, in questo senso, non mancano: la stessa legge ha, ad esempio, codificato il reclutamento, il controllo e l´organizzazione della prostituzione minorile quali ulteriori modalità di realizzazione del delitto; ha soppresso il riferimento al carattere necessariamente economico dell´utilità corrisposta a fronte delle prestazioni sessuali e ha conferito rilevanza penale anche alla condotta di chi assista a spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori, per rafforzare il contrasto a tale forma di sfruttamento.

Altrettanto importante è la previsione (introdotta dal d.lgs. 39/2014) dell´aggravante relativa ai delitti di sfruttamento e violenza sessuale del minore, compiuti con l´utilizzo di mezzi atti ad impedire l´identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Tale norma prende atto della frequente tendenza dei soggetti abusanti a mascherare e occultare le tracce dei propri contatti illeciti, così ostacolando l´attività di accertamento e repressione dei reati: ragione, questa, che spiega il proliferare dell´adescamento in rete.

L´efficacia di tali strumenti repressivi è, tuttavia, condizionata dalla velocità con cui entrano nel mercato le nuove applicazioni tecnologiche e dai limiti della giurisdizione, dal momento che rispetto a delitti che si considerano commessi fuori dall´ambito soggetto alla nostra giurisdizione (perché, ad esempio, utilizzano un social network avente sede all´estero) l´accertamento del reato e, quindi, la tutela dei diritti della vittima, sarà possibile se e nella misura in cui l´ordinamento titolare della competenza preveda analoghi livelli di tutela.

Anche per questo, sarebbe utile immaginare nuove forma di tutela fondate sulla valorizzazione delle norme di autoregolamentazione ed autodisciplina, che oltre ad essere dotate della duttilità necessaria a meglio adeguarsi alla rapida evoluzione della tecnologia, favoriscano, con l´introiezione di comportamenti virtuosi, la prevenzione degli illeciti.

Meriterebbe poi una riflessione l´idea, recentemente discussa, dell´adozione, da parte dei fornitori, di precauzioni utili a proteggere i minori (ad es., servizi di navigazione differenziata, accessi selettivi che inibiscono la consultazione di determinati contenuti classificati come inadatti ai minori, conservazione del numero Ip utilizzato dall´utente per l´accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti etc.), che tuttavia ne presuppongono la profilazione e, in alcuni casi, ne comprimono significativamente il diritto alla riservatezza. Simili soluzioni vanno vagliate attentamente, bilanciando le esigenze di prevenzione degli illeciti con la necessità di non rendere la rete il luogo della sorveglianza globale e della censura.

4. Educazione digitale

Per tutelare i minori da ogni nuova possibile forma di sfruttamento (e possiamo riferirci non soltanto a ciò che è riconducibile nell´ambito del penalmente rilevante) occorre incoraggiarli a comprendere i rischi (sempre più invisibili) che si corrono e, dunque, a sensibilizzarli riguardo l´importanza di proteggere le proprie identità.

Tutto ciò che facciamo in rete diventa il contenuto delle nostre vite, delle nostre biografie, che ne saranno condizionate per sempre.

Dobbiamo misurarci con le sfide di una complessa fase di transizione e dobbiamo pensare ad una rinnovata educazione della persona digitale (che consenta ai minore di auto difendersi dalle nuove forme di sfruttamento) affinché i giovani siano posti pienamente nelle condizioni di immaginare le conseguenze future di tutte le loro azioni.

La sfida non è quella di demonizzare i nuovi strumenti (col rischio di renderli ancora più appetibili) quanto far sì che la dimestichezza dei minori con le nuove tecnologie li metta anche in grado di imparare velocemente, compresa la necessità, di proteggere i loro profili, di proteggere i loro dati di selezionare la tipologia di informazioni che si decide di condividere.

Proteggerne i dati vuol dire, allora, proteggerne la libertà e la vita stessa

Per contrastare l´utilizzo della rete a fini di reclutamento di minori nella prostituzione è dunque necessaria un´azione di coordinamento tra Garante, magistratura e polizia postale, scuola e famiglia.

Scheda

Doc-Web
8732442
Data
27/03/14

Tipologie

Audizioni e memorie