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La divulgazione dei dati personali dei dipendenti pubblici - 14 giugno 1999

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La divulgazione dei dati personali dei dipendenti pubblici

Gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria possono comunicare al Ministero delle politiche agricole le informazioni riguardanti i dati economici del personale dipendente senza il consenso degli interessati, quando questi dati siano necessari allo stesso Ministero per recuperare, mediante ritenute sugli stipendi, le somme percepite dai dipendenti a titolo di trattamento accessorio.
Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito al Ministero delle politiche agricole che aveva chiesto se una tale comunicazione fosse legittima e conforme ai principi della privacy. L´Autorità ha ricordato che la legge n. 675 del 1996 stabilisce che i soggetti pubblici possono comunicare e diffondere dati personali a privati ed amministrazioni pubbliche senza bisogno di raccogliere il consenso degli interessati, ma in base ad una espressa norma di legge o di regolamento. In caso di flussi di dati tra soggetti pubblici, quali sono gli Istituti di ricerca e il Ministero delle politiche agricole, se la comunicazione è necessaria per svolgere le funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, tale operazione è ammessa anche in mancanza di una puntuale disposizione normativa.
Nel caso sottoposto al Garante, la comunicazione dei dati, pur non essendo espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, risponde sia alle funzioni istituzionali degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sia a quelle del Ministero che ha tra i suoi compiti anche quello di vigilanza sugli istituti.

Roma, 14 giugno 1999