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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e rapporto con azione giudiziaria per accesso a documenti amministrativi - 7 marzo 2001 [40285]

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 [doc web n. 40285]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e rapporto con azione giudiziaria per accesso a documenti amministrativi - 7 marzo 2001

Non preclude il ricorso al Garante una precedente azione giudiziaria relativa all´accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. I dati personali contenuti in valutazioni e giudizi sono accessibili all´interessato a prescindere dalla circostanza che derivino da un libero convincimento del "valutatore" e siano a volte insindacabili in tutto o in parte. In determinate situazioni l´inaccessibilità può determinarsi in momenti puramente prodromici che precedono la definizione dei giudizi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sigg.ri Luca Resciniti, Daniele Martini, Miriam Agostini, Filippo Daniele, Giuseppe Giordano, Roberto Busemi, Giuseppe Saporito, Francesco Doria, Antonio D´Iorio, Nicola Falagario, Emanuele Vitrano, Antonio Decurione, Donato Rossi, Raffaella Di Trolio, Irene Petruzzello, Franca Vannini, Nadia Nicro, Silvana Vampo, Antonino Caruso, Valeria Incudine, Salvatore Bartolo, Franco Cavalluzzo, Bartolomeo Montagnolo nei confronti di Poste Italiane S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. I ricorrenti, dipendenti di Poste Italiane S.p.A., lamentano di aver ricevuto un riscontro negativo a richieste avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, volte ad ottenere copia delle schede di valutazione detenute dalla società e riguardanti lo svolgimento dell´attività lavorativa, con particolare riguardo alle loro qualità professionali. Hanno presentato quindi ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della citata legge per ottenere la comunicazione in forma intelligibile del contenuto delle schede.

I ricorrenti affermano che la competente direzione della società avrebbe motivato il rifiuto di comunicare il contenuto delle schede con la necessità di mantenerlo riservato, "trattandosi esclusivamente di valutazioni aziendali di carattere soggettivo del tutto discrezionali". Evidenziano poi che nella nozione di dato personale (art. 1, comma 2, lettera c) legge n. 675/1996 ), dovrebbe essere compresa ogni informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo aggiuntivo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile. I profili comportamentali del lavoratore ricavabili dalle schede rimanderebbero a situazioni determinate e storicamente definite non avulse dal riferimento alla concreta attività svolta dal dipendente, e il loro contenuto assumerebbe perciò una valenza obiettiva e di conseguenza "natura di dato personale". Si chiede quindi che le spese inerenti al procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro la società, dopo aver sollevato un´eccezione di inammissibilità relativamente al fatto che i ricorrenti avrebbero già adito l´autorità giudiziaria, ha precisato che è in atto un processo di riorganizzazione delle articolazioni aziendali e che per tale motivo, al fine di poter individuare le unità di personale con elevata potenzialità e di accertare le esigenze formative del personale, "è stata adottata una procedura tesa all´acquisizione di notizie riguardanti i dipendenti operanti presso i Centri Rete Postali". Tale procedura si sarebbe sostanziata nella compilazione di due schede: una di autovalutazione, compilata autonomamente da ciascun lavoratore del Centro, e l´altra effettuata dal Direttore del Centro Rete Postale, contenente valutazioni personali in ordine a ciascun dipendente. La società ha pertanto opposto un diniego ai soggetti esclusi dai nuovi incarichi che avevano formulato istanza di accesso alle schede valutative, ritenendo di dovere mantenere riservato il contenuto delle stesse, ritenendo che si tratti "non di dati di dipendenti", ma di valutazioni interne. Ha evidenziato inoltre che consentire l´accesso alle predette informazioni svuoterebbe di significato la funzione del valutatore e consentirebbe ad ogni dipendente di conoscere le informazioni contenute nelle rispettive schede valutative.

La medesima società ha affermato inoltre che i giudizi esistenti negli archivi del personale sono finalizzati strettamente ad obiettivi di gestione del personale stesso. L´efficacia delle valutazioni comparative necessarie per una gestione efficiente delle risorse umane in funzione degli obiettivi perseguiti dall´imprenditore si baserebbe sulla riservatezza dei giudizi. La loro comunicazione ridurrebbe quindi l´autonomia delle scelte imprenditoriali in materia di organizzazione dei mezzi di produzione. La valutazione del datore di lavoro, consistendo in una elaborazione del tutto personale, avrebbe dunque carattere di soggettività e non rientrerebbe pertanto nel concetto di dato personale. Nei confronti di tali elaborati non potrebbero quindi essere esercitati gli specifici diritti tutelati dalla legge n. 675. Bisognerebbe infine considerare che il profilo della riservatezza dovrebbe valere indistintamente per chiunque e dunque non solo per il dipendente, ma anche per il valutatore.

Nell´audizione delle parti, cui era presente solo il titolare del trattamento, tali posizioni sono state ribadite con particolare riguardo alla necessità che venga operata una diversificazione tra i dati personali del dipendente e le valutazioni soggettive del datore di lavoro che possono incidere sul dipendente.

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità riguardanti la presentazione di un´istanza all´autorità giudiziaria. Dalla documentazione acquisita non risulta che siano stati esercitati di fronte al giudice ordinario gli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 , essendo piuttosto stata fatta valere la diversa posizione giuridica tutelata dalla legge n. 241/1990 relativa all´accesso ai documenti amministrativi.

Vanno poi richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti. Va infatti ricordato che ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, in tema di accesso alle perizie medico - legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69, e sul sito web dell´Autorità www.garanteprivacy.it).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste volte ad ottenere copia delle valutazioni espresse dal datore di lavoro su ciascun dipendente, può essere pertanto preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nelle schede stesse, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal datore di lavoro.

3. Il ricorso è fondato.

L´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 considera infatti espressamente come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica….", ricomprendendo in tale ampia accezione ogni notizia, informazione o elemento che abbia un´efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato o identificabile.

Il modello di scheda adottato da Poste Italiane S.p.A. e redatto dai soggetti valutatori della società, a differenza di analoghi modelli adottati da altri soggetti e venuti in considerazione nell´ambito di altri procedimenti, reca un solo dato personale oggettivo ("Nome dell´addetto valutato") mentre, per il resto, è composto da un insieme di profili valutativi che riportano capacità lavorative, capacità di iniziativa, motivazioni ecc., che attraverso alcune graduazioni si traducono in differenti giudizi.

In base alla citata definizione legislativa di dato personale devono considerarsi quindi disciplinate dalla legge n. 675/1996 anche questo tipo di valutazioni soggettive che vengano in qualche modo concretizzate in modo da caratterizzare e distinguere il soggetto cui esse si riferiscono. La circostanza che gli elementi di valutazione possono derivare da un libero convincimento del "valutatore", ed essere a volte insindacabili in tutto o in parte, non comporta l´effetto di rendere le valutazioni inaccessibili all´interessato.

Se può, in determinate situazioni, riconoscersi l´inaccessibilità da parte dell´interessato in momenti puramente prodromici che procedono la definizione dei giudizi, ciò non si verifica in altre circostanze in cui, come nel caso in esame, il titolare del trattamento concretizza le valutazioni e conserva traccia dei punteggi e dei giudizi attribuiti ai dipendenti in relazione a singoli aspetti della relativa personalità o attività lavorativa, suscettibili di incidere anche in modo potenziale sulle rispettive posizioni.

In tali casi il titolare del trattamento dve quindi fornire a ciascun interessato tutti i dati richiesti, anche se espressi in forma di giudizi e valutazioni.

4. Considerato il mancato riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dagli interessati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 , vanno posto a carico di Poste Italiane S.p.A. le spese relative al procedimento, determinate nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso e dei documenti inviati al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

  • accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta degli interessati di conoscere integralmente i rispettivi dati personali detenuti da Poste Italiane S.p.A., con particolare riferimento a quelli contenuti nelle schede di valutazione descritte in premessa;
  • ordina al titolare del trattamento di corrispondere in tal senso alla richiesta degli interessati entro il 31 marzo 2001, dando conferma all´Ufficio del Garante dell´adempimento entro la stessa data;
  • determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998 , nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Poste Italiane S.p.A., che la società dovrà liquidare direttamente in favore del ricorrente.


Roma, 7 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli