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Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 4 ottobre 2012 [2108032]

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[doc. web n. 2108032]

Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell´interessato mediante motori di ricerca esterni - 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 277 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 3 luglio 2012 nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del sito internet www.corriere.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Stefania Foletto, in relazione alla pubblicazione, nell´archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo risalente al settembre 1995 ("KW"), contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda di cronaca per la quale è stato accusato di reati di natura sessuale (con successiva sentenza di condanna con cui gli è stato riconosciuto il beneficio della sospensione della pena e la non menzione) ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione dei dati che lo riguardano ovvero, in via subordinata, la trasformazione in forma anonima dell´articolo in questione e, comunque, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato come il permanere  sul web dei dettagli di "un episodio spiacevole, assai risalente ed isolato" leda profondamente la propria identità personale e professionale e non si concili, peraltro, con il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale assicuratogli dal giudice ai sensi dell´art. 175 cod. pen.; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 25 luglio 2012 con cui la resistente ha comunicato che l´articolo oggetto del ricorso "è stato deindicizzato dai motori di ricerca nel mese di aprile (…); ove infatti si effettui una ricerca su Google detto articolo non è più rinvenibile";

VISTE le note pervenute via e-mail il 26 luglio e il 6 agosto 2012, con cui il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto dell´adesione della controparte, ha sottolineato come alla data di "presentazione del ricorso l´articolo in questione era ancora facilmente rinvenibile attraverso i più comuni motori di ricerca" (come si deduce, tra l´altro, dalla documentazione allegata al ricorso medesimo) ed ha ribadito la richiesta di condanna della resistente alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere su ricorso, avendo il titolare del trattamento aderito alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS MediaGroup S.p.A., nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di RCS MediaGroup S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia