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Investigazioni difensive: varato il codice di deontologia per avvocati e investigatori privati - 11 novembre 2008

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Investigazioni difensive: varato  il codice di deontologia  per avvocati e investigatori  privati
Informativa semplificata, rigorose misure organizzative e tecniche a protezione dei dati. Per gli investigatori privati conservazione a tempo delle informazioni raccolte

Varato il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati. Le garanzie individuate dalle associazioni di categoria, hanno ricevuto l´ok del Garante. Il codice fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica l´instaurazione di un giudizio fino alla fase successiva alla sua definizione. Semplificazione degli adempimenti e tutele effettive per i clienti, i cardini del codice.

Le nuove regole di condotta
Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo  semplice e colloquiale sull´uso che verrà fatto dei loro dati personali. L´informativa scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.

Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con cura  fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei  possano prenderne visione.

Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l´uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti  e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell´avvocato.

Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l´incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L´incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all´atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l´attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l´incarico, i dati raccolti devono essere  cancellati. L´archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.

Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

Il codice di deontologia, che verrà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 1 gennaio 2009 ed è stato sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall´Unione camere penali, dell´Unione camere civili, dall´Unione avvocati europei, dall´Associazione italiana giovani avvocati, dall´Organismo unitario dell´avvocatura italiana, da Federpol e da Aipros.

Roma,  11 novembre 2008