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Giustizia: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati - 31 luglio 2008

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Giustizia: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati

Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi di questi professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una  e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.

Solo dati necessari
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell´ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all´incarico ricevuto e solo nell´ambito dell´accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all´oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.

L´eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.

Conservazione e cancellazione dei dati
Una volta espletato l´incarico, l´ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell´attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell´incarico.

Comunicazione delle informazioni
Le informazioni acquisite nel corso dell´accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell´indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.

Misure di sicurezza
Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell´attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o la loro perdita o distruzione.

Il provvedimento è stato inviato al Ministero della giustizia e al C.S.M.

Roma, 31 luglio 2008