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Segnalazione al Parlamento e al Governo su dati genetici per fini di giustizia - 19 settembre 2007

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[doc. web n. 1456163]
[v. Comunicato stampa e Parere]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle banche dati del Dna a fini di giustizia
(Art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

Il presente documento individua gli aspetti per i quali il Garante ritiene opportuno un intervento normativo sull´utilizzazione dei dati relativi al Dna per finalità di accertamento e repressione di reati.

Il Garante ravvisa l´urgenza di disciplinare organicamente questa tematica particolarmente delicata la cui regolamentazione è oggi carente, anche sul piano processuale, dei necessari punti di riferimento che vanno individuati dal legislatore.

Se da un lato è sentita l´esigenza di potenziare le tecniche di indagine a fini di giustizia e di cooperazione sul piano internazionale, vi sono rilevanti effetti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate i quali dovrebbero essere tutelati con pari attenzione ed efficacia.

Le scelte che il Parlamento è chiamato ad effettuare dovrebbero quindi tenere auspicabilmente conto di alcune problematiche complesse che si sono già poste sia a livello nazionale, sia all´estero. Possono fornire in tal senso un valido contributo taluni pronunciamenti di questa e di altre autorità di protezione dei dati in ambito europeo, come pure alcuni rilevanti atti a livello internazionale e comunitario provenienti anche dal Consiglio d´Europa.
Il Garante ha svolto in proposito un ampio esame anche sulla base dell´esperienza maturata nell´autorizzare il trattamento dei dati genetici in ambito sanitario e forense e nel definire alcuni casi di contenzioso riguardanti l´impiego del Dna in sede penale.

L´Autorità ne ha tratto la convinzione che il legislatore debba indicare precise linee direttrici nel caso in cui disponga l´istituzione di una banca dati del Dna a livello nazionale, prevista anche dal Trattato di Prum e dalla correlata proposta di Decisione del Consiglio dell´Unione europea sulla cooperazione transfrontaliera.

Sono auspicabili scelte normative chiare e tali da assicurare che le maggiori opportunità che verranno offerte per l´identificazione di persone nelle indagini penali siano accompagnate da garanzie concrete, effettive e inequivoche per le persone interessate.

Con questo spirito di sentita collaborazione istituzionale, il Garante ritiene di dover segnalare alcune principali problematiche per le quali avverte l´esigenza di pervenire ad un quadro organico di competenze, procedure e modalità di tutela degli interessati. Ciò, nei termini che il legislatore riterrà più appropriati, ma tenendo auspicabilmente conto sia della rapida evoluzione tecnologica del settore, sia delle attuali competenze istituzionali dell´Autorità che comprendono il compito di impartire misure e accorgimenti per i trattamenti di dati genetici e biometrici per finalità di giustizia e sicurezza (art. 55 del Codice).

Su queste basi, una normativa adeguata dovrebbe prendere in esame quantomeno i profili di seguito indicati:

1) finalità da perseguire e competenze istituzionali;
2) presupposti per registrare informazioni sul Dna in una banca dati;
3) effettivo rispetto della dignità degli interessati;
4) modalità e tempi di conservazione di profili e di campioni biologici;
5) tutela di particolari dati sulla salute;
6) accessi degli operatori alla banca dati e misure di sicurezza;
7) esercizio dei diritti degli interessati e loro altre prerogative;
8) garanzie in caso di prelievi del Dna comunque obbligatori per legge;
9) il controllo del Garante;
10) l´eventuale attività di monitoraggio del Parlamento.

In questo quadro, la nuova legge dovrebbe anzitutto evidenziare puntualmente che alla base dell´ipotizzata banca dati a livello nazionale dovrebbero esservi solo finalità specifiche di identificazione di persone. Ciò, in armonia con quanto previsto dal menzionato Trattato di Prum e dalle decisioni in fase di maturazione a livello europeo.

L´individuazione dell´organismo presso il quale istituire la banca dati e che dovrà gestirla, nonché i compiti di eventuali altre entità interessate dovrebbero essere ovviamente previsti in armonia con tali finalità e con le rispettive competenze istituzionali.

Si rende anche auspicabile un´attenta valutazione dell´esperienza maturata in altri Paesi europei riguardo all´"architettura" della banca dati, essendosi già sperimentati modelli –diversi- di banche centralizzate gestite da un unico soggetto presso cui le forze di polizia e la magistratura fanno confluire dati, come pure banche dati locali efficacemente "federate" fra loro sul piano informatico.

La particolare delicatezza della materia induce a ritenere che debba essere la legge a contenere le scelte di fondo sui presupposti e sulle condizioni in presenza delle quali le informazioni riconducibili al Dna e raccolte in sede investigativa (in relazione a reperti rinvenuti sul luogo del delitto, a corpi del reato, a persone sottopostesi volontariamente a prelievo, ecc.) potranno essere conservate in modo organizzato in una banca dati a livello nazionale.

Ciò, non esclude peraltro che, anche in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, un eventuale regolamento di attuazione possa contenere norme tecniche e regolare alcuni profili secondari.

Occorrono poi chiare indicazioni affinché i profili del Dna non siano duplicati in altre banche dati di singole forze di polizia, fatta salva la documentazione negli atti dei singoli procedimenti penali. Sono auspicabili quindi anche chiare indicazione sulla sorte di archivi di polizia oggi già esistenti.

Rispetto alle modalità di raccolta e di gestione dei dati, l´attività di indagine presenta peraltro alcune sue specificità rispetto ad altre attività che fanno uso di dati genetici. Andrebbe fatta in tal senso specifica applicazione dei noti principi di necessità e di proporzionalità, già sviluppati dal Garante in riferimento alla diversa area applicativa dell´autorizzazione generale in materia di dati genetici del 22 febbraio 2007, con particolare riferimento al prelievo.

Il prelievo dei campioni biologici e il trattamento dei dati dovrebbero essere altresì orientati a modalità concretamente rispettose della dignità delle persone.

Appare inoltre essenziale che nella banca dati a livello nazionale figurino solo profili del Dna di cui è necessaria la tenuta, registrati con modalità non direttamente connesse all´identità delle persone interessate. Il menzionato Trattato di Prum e la correlata proposta di Decisione del Consiglio dell´Unione europea si riferiscono appunto ai soli profili.

Nella banca dati non dovrebbero quindi figurare campioni biologici, dei quali –nei casi in cui dovessero essere indispensabilmente preservati per il periodo strettamente necessario- dovrebbe essere comunque evitata, per quanto possibile, una gestione dei campioni biologici ovunque collocati che assuma la forma di banca dati. Peraltro, andrebbe colta l´occasione per verificare l´idoneità delle previsioni che regolano attualmente, anche sul piano processuale, le modalità di conservazione e di distruzione dei campioni biologici in sede locale. Ciò, tenendo anche conto di quanto previsto dal d.d.l. governativo AC. n. 1967, già in discussione alla Camera dei deputati.

Il Garante segnala anche l´esigenza di regolare tempi e modalità di registrazione e di aggiornamento dei dati, anche in rapporto ai diversi sviluppi processuali eventualmente favorevoli agli interessati.

I periodi di conservazione dei predetti dati andrebbero individuati tenendo conto di quanto previsto dal Consiglio d´Europa il quale richiede (Raccomandazione n. R(92)1) che i risultati di analisi e le informazioni derivate –fatta salva la documentazione nel processo penale in cui sono stati raccolti- possano essere conservati se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l´incolumità fisica e la sicurezza delle persone.

Andrebbero applicati sistemi di analisi che non consentano, anche nel procedimento penale, di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l´interessato se non quando sia indispensabile in relazione allo specifico reato da accertare.

Gli operatori aventi accesso alla banca dati dovrebbero essere individuati con modalità puntuali e selettive, in relazione a personale specificamente incaricato e solo in rapporto ad attività investigative previste e disposte sulla base della legge.

Occorrerebbe stabilire specifiche previsioni per assicurare un elevato livello di sicurezza e di qualità di dati, campioni e sistemi, adeguate alla particolare delicatezza dei dati conservati e che consentano di tracciare ogni accesso, nonché di svolgere periodicamente qualificate procedure di audit.

Si ravvisa peraltro l´esigenza anche di alcune specifiche indicazioni normative riguardo alle concrete modalità di esercizio dei diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce già all´interessato riguardo all´accesso ai dati che lo riguardano, al loro aggiornamento e all´eventuale rettifica o cancellazione.

Inoltre, opportune disposizioni dovrebbero raccordare la nuova disciplina con i compiti istituzionali che il Codice in materia di protezione dei dati personali ha affidato al Garante per ciò che riguarda: a) le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati che le forze di polizia devono osservare, riguardo all´utilizzazione di banche di dati genetici o biometrici (artt. 17 e 55 del Codice); b) al controllo sull´osservanza della disciplina del trattamento di dati personali (artt. 154 e 160 del Codice).

Infine, il Garante intende osservare che una banca dati a livello nazionale può essere già utilmente composta dai dati raccolti per esigenze investigative nell´ambito di procedimenti penali, che sono già assai numerosi.

In altre parole, l´istituzione della predetta banca dati non impone, di per sé, l´introduzione complementare di un prelievo del Dna comunque obbligatorio nei confronti di intere categorie di soggetti che a vario titolo, siano stati comunque interessati da una vicenda giudiziaria, anche quando non sussista alcuna esigenza investigativa o, in ipotesi, quando vi sia stato già, per esigenze investigative, un prelievo nel procedimento.

Si tratta di un aspetto che, ad avviso dell´Autorità, merita la massima attenzione, anche in relazione alle scelte che verranno comunque effettuate in rapporto alle finalità della banca dati.

Nel caso in cui il Parlamento ritenesse di prevedere che, in aggiunta ad una banca dati alimentata da informazioni raccolte per esigenze investigative nel corso dei procedimenti penali, alcune categorie di soggetti (quali fermati, arrestati, indagati, imputati o condannati per determinati reati) debbano essere sottoposti in ogni caso ad un prelievo obbligatorio di cui va chiarita la specifica finalità, occorrerebbe comunque individuare in maniera selettiva e proporzionata i soggetti interessati e i relativi reati che non potrebbero che essere definiti sulla base della loro particolare gravità. Ciò, tenendo conto del criterio di "appropriatezza" della menzionata Raccomandazione del Consiglio d´Europa e approfondendo anche in questo caso, ovviamente, il profilo della conservazione nella banca dati di informazioni relative a persone rivelatesi non responsabili di illeciti.

Da ultimo, il Garante rappresenta l´utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di controllo dell´Autorità, anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento sul funzionamento e la gestione della banca dati e dei connessi trattamenti, ovviamente con l´assegnazione all´Autorità delle risorse e delle competenze necessarie.

Roma, 19 settembre 2007