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Provvedimento del 13 luglio 2006 [1320699]

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[doc. web n. 1320699]

Provvedimento del 13 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 26 marzo 2006 con la quale Gustavo Caldarelli, rappresentato dal sig. Franco Totò nella sua qualità di procuratore generale, aveva chiesto a Banca Popolare di Sulmona e Lanciano S.p.A. di ottenere la comunicazione dei dati personali che riguardano la sua madre defunta (sig.a Pierina Totò), di cui il sig. Caldarelli è erede universale, "con particolare riferimento a contratti, tabulati, prelievi bancari e/o altri documenti sottoscritti dalla de cuius e/o comunque ad essa riferibili";

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 maggio 2006 con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Iacovozzi, ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi alla madre, nonché di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax dalla resistente in data 6 giugno 2006 con la quale la banca, nel sostenere che la medesima sig.a Pierina Totò era stata intestataria di rapporti di deposito presso la banca, "estinti dopo il decesso da terzi dichiaratisi legittimi eredi", ha confermato la propria disponibilità a fornire, tramite la Filiale di San Giovanni Teatino e con le modalità prescelte dal ricorrente, copia della relativa documentazione contrattuale, nonché "della documentazione relativa agli eventuali ulteriori dati che fossero necessari";

VISTO il fax inviato il 27 giugno 2006 con il quale il ricorrente ha confermato che la banca resistente aveva "ottemperato alla trasmissione della documentazione richiesta";

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali del ricorrente relativi al menzionato rapporto bancario; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del c.d. testo unico bancario;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Popolare di Sulmona e Lanciano S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Popolare di Sulmona e Lanciano S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli