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Provvedimento del 15 febbraio 2005 [1148524]

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[doc. web n. 1148524]

Provvedimento del 15 febbraio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ulderica Senofonte rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Amedeo Marinelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Popolare di Lodi Soc. coop. a r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessata afferma di aver emesso due assegni bancari rispettivamente di euro 16.000,00 e 8.000,00, tratti su Banca Popolare di Lodi S.p.A. presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente. Pochi giorni dopo l´emissione, tali assegni sarebbero stati "richiamati" dall´interessata medesima che rientrava quindi in possesso dei titoli.

Successivamente, dopo aver estinto, nel settembre 2004, il rapporto di conto corrente presso la predetta banca, in data 24 novembre 2004 l´interessata avrebbe aperto un nuovo conto corrente presso una filiale della Banca Popolare dell´Umbria. Tuttavia, in data 29 novembre 2004 il direttore della stessa filiale la informava che il conto era stato "congelato" in quanto, in pari data, l´interessata era stata iscritta nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d´Italia (C.a.i.), con conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla legge. L´iscrizione sarebbe stata effettuata dalla Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. in relazione ai predetti assegni.

In data 9 dicembre 2004 l´interessata ha proposto ricorso in via d´urgenza ai sensi dell´art. 145 del Codice nei confronti di Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. con il quale ha sostenuto che l´iscrizione nel predetto archivio sarebbe illegittima in quanto:

  • tale iscrizione è avvenuta il 29 novembre 2004, vale a dire successivamente all´estinzione del rapporto di conto corrente in essere con la banca segnalante, nonché "oltre 180 giorni dal richiamo degli assegni" in questione;
  • Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l. non avrebbe notificato alla ricorrente il c.d. "preavviso di revoca" ai sensi dell´art. 9-bis della l. n. 386/1990, privando di fatto l´interessata della facoltà di provvedere al pagamento tardivo ai sensi dell´art. 8 della medesima legge e di evitare quindi l´iscrizione nell´archivio;
  • il presupposto per l´iscrizione presso la C.a.i. è rappresentato dal mancato pagamento dell´assegno per difetto di provvista mentre, nel caso di specie, il richiamo degli assegni renderebbe superflua l´indagine circa la solvibilità del traente in quanto, di fatto, gli assegni non sarebbero stati pagati per effetto di "un atto volontario del beneficiario" e non potrebbero essere quindi considerati impagati per difetto di provvista.

L´interessata ha pertanto chiesto la cancellazione dell´iscrizione in questione –sollecitando altresì l´adozione di un provvedimento cautelare di blocco dei dati– trovandosi esclusa dall´accesso al credito ed impossibilitata, causa la revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, a gestire l´operatività dell´impresa di cui è socio accomandatario.

La ricorrente ha anche chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito a fornire riscontro formulato da questa Autorità in data 17 dicembre 2004, Banca Popolare di Lodi soc. coop. a r.l., con note inviate in data 28 dicembre 2004 e 5 gennaio 2005, nell´inviare copia di alcune circolari della Banca d´Italia in tema di c.d. Centrale d´allarme interbancaria, ha sostenuto che il proprio operato è legittimo. La banca ha affermato che:

  • l´avvenuta risoluzione del rapporto di conto corrente intestato ad un cliente non esime la banca dall´obbligo di effettuare la segnalazione alla C.a.i. rispetto al medesimo;
  • è in possesso delle copie delle lettere contenenti il "preavviso di revoca" che sarebbero state inviate alla ricorrente presso l´indirizzo a suo tempo comunicato e mai variato;
  • così come chiarito dalla Banca d´Italia nelle istruzioni del 21.11.2002 e dell´11.07.2003, indipendentemente dal c.d. richiamo dell´assegno, l´illecito si perfeziona, nel caso di assegni senza autorizzazione, all´atto dell´emissione, mentre nel caso di assegni senza provvista, al momento della presentazione al pagamento; 
  • "a partire dal momento in cui si perfeziona l´illecito, l´avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la "revoca di sistema" possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall´art. 8 della (…) legge 386/90";
  • "gli obblighi previsti dalla legge n. 386/90 assumono carattere cogente, sicché l´eventuale richiamo dell´assegno da parte della banca negoziatrice non esime la banca trattaria dall´esecuzione di tutti gli adempimenti di legge relativi all´avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa, sia della revoca di sistema".

Con memoria inviata il 12 gennaio 2005 la ricorrente ha contestato le asserzioni della controparte, ribadendo di non aver ricevuto alcun preavviso di revoca.

Con nota inviata il 21 gennaio 2005 la banca resistente ha precisato:

  • che le lettere di preavviso di revoca relative ai due assegni oggetto di iscrizione presso l´archivio C.a.i. sarebbero state inviate tramite raccomandate a.r. mai ritirate dalla ricorrente, nonostante l´indirizzo cui sono state inoltrate corrisponda a quello riportato nel ricorso quale luogo di residenza dell´interessata;
  • dieci giorni dopo la ricezione delle raccomandate (perfezionatasi attraverso la "compiuta giacenza" delle stesse) sono state effettuate le iscrizioni presso l´archivio C.a.i. e, più precisamente, in data 20 ottobre e 10 novembre 2004;
  • "la ritardata ricezione delle raccomandate non consegnate (…) ha di fatto spostato in avanti il termine di decorrenza dell´iscrizione, ad esclusivo vantaggio della cliente".

La ricorrente, nel corso dell´audizione del 25 gennaio 2005 e con nota inviata il 1° febbraio 2005, nel ribadire quanto già espresso nel precedente scritto difensivo, ha sostenuto che, per effetto del "richiamo" degli assegni, non si sarebbe verificato alcun mancato pagamento per difetto di provvista imputabile all´interessata.

Con nota inviata il 10 febbraio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente si è richiamata alle proprie note precedenti ritenendo "ininfluenti le considerazioni espresse" dalla ricorrente "sulle disposizioni emanate dalla Banca d´Italia alle quali gli istituti di credito devono solo attenersi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione, effettuata da una banca, di alcuni dati personali della ricorrente ora registrati nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990.

Il ricorso è ammissibile.

Risultano sufficientemente motivate dalla ricorrente, e non contestate dalla controparte, le ragioni di urgenza presupposte dall´art. 146 del Codice, le quali legittimavano, nel caso di specie, la presentazione di un ricorso al Garante senza allegare copia dell´interpello preventivo ex art. 8 da parte del titolare del trattamento.

Il ricorso è infondato.

L´iniziale, e contestato inserimento dei dati della ricorrente è avvenuto con modalità che non risultano aver violato le disposizioni applicabili nel caso di specie, anche in relazione alle istruzioni e circolari emanate dalla Banca d´Italia.

Dalla documentazione in atti emerge che la banca resistente ha notificato alla ricorrente il c.d. "preavviso di revoca" in relazione agli assegni in questione secondo le forme e nei termini previsti dall´art. 9-bis della legge n. 386/1990. Tale disposizione prevede che entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo rimasto impagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista, la banca trattaria invii al domicilio eletto dal traente una comunicazione con la quale lo si informa della facoltà di ricorrere al c.d. pagamento tardivo del titolo entro il termine previsto dall´art. 8 della medesima legge. Nel caso in esame la ricorrente non ha ritirato le raccomandate contenenti il "preavviso di revoca" spedite al proprio indirizzo dalla banca resistente, rinunciando alla possibilità di evitare, attraverso il pagamento tardivo, l´iscrizione del proprio nominativo nell´archivio C.a.i. e la conseguente revoca dell´autorizzazione ad emettere assegni, oltre alle ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Non può essere quindi considerata illecita l´iniziale segnalazione nell´archivio C.a.i. disposta dalla banca resistente. Sono altresì prive di rilievo, rispetto alle domande in esame, le deduzioni della ricorrente a proposito del "richiamo" dell´assegno, risultando corrette le osservazioni svolte in proposito dalla resistente in conformità alle menzionate istruzioni della Banca d´Italia.

Sussistono giusti motivi per compensare delle spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 15 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1148524
Data
15/02/05

Tipologie

Decisione su ricorso