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Attività giornalistica - Non è consentita la pubblicazione di informazioni identificative di persone malate ' 7 febbraio 2002 [1064770]

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Attività giornalistica - Non è consentita la pubblicazione di informazioni identificative di persone malate – 7 febbraio 2002

Avendo accertato numerose violazioni delle norme poste in materia di svolgimento dell´attività giornalistica dalla legge n. 675/1996 e dal codice di deontologia del settore , il Garante ha vietato (con provvedimento inviato, oltre che agli editori e ai responsabili delle testate interessate, ai Consigli dell´Ordine dei giornalisti, al Consiglio nazionale dell´Ordine dei medici e alla competente autorità giudiziaria) il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di persone sospette di avere contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché di loro congiunti e di altre persone estranee ai fatti oggetto delle notizie pubblicate, che consentano l´identificazione degli interessati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le notizie diffuse nei giorni 6 e 7 febbraio 2002 da molteplici mezzi di informazione che hanno consentito l´identificazione di una persona sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob;

Considerate anche le dichiarazioni e le richieste di familiari della persona interessata per ottenere tutela della riservatezza;

Vista la nota inviata dall´Assessorato alla sanità della Regione siciliana sulle cautele adottate da tale ufficio per prevenire l´identificazione dell´interessata;

Considerate le dichiarazioni sulla questione del Ministro della salute;

Considerate le dichiarazioni in materia dei medici curanti;

Rilevato che:

  • nel caso esaminato si è resa possibile l´identificazione della persona interessata con una dovizia di particolari contrastante il principio di essenzialità dell´informazione;
  • la pubblicazione di una notizia di indubbio interesse generale non rendeva necessario alcun riferimento allo specifico soggetto di cui si ipotizza la malattia (art. 25 l. n. 675/1996);
  • si è così concretata una grave violazione della dignità della persona, principio inderogabile al quale attribuiscono specifica rilevanza l´art. 1 l. n. 675/1996 e gli artt. 8 e 10 del Codice deontologico ("tutela della dignità delle persone"; "tutela della dignità delle persone malate");
  • la ricordata dovizia di particolari ha comportato inoltre la pubblicazione di notizie relative a congiunti dell´interessata e ad altre persone estranee ai fatti, con palese violazione dell´art. 5 del citato Codice deontologico;
  • la diffusione di molte delle notizie qui considerate ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica;
  • il pregiudizio riferibile ai diversi soggetti a causa della diffusione delle notizie potrà essere fatto valere davanti alla competente autorità giudiziaria;

Visti gli artt. 12, 20, 23, 25 e 31 della legge n. 675/1996 e l´art. 10 del citato Codice deontologico;

Constatate le numerose violazioni di quanto disposto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e, in particolare, degli artt. 20, 22, 23 e 25 della legge n. 675/1996 e degli artt. 5, 8 e 10 del Codice deontologico per l´attività giornalistica, quest´ultimo specificamente dedicato alla "tutela della dignità delle persone malate" ("Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell´ambito del perseguimento dell´essenzialità dell´informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.");

Constatata pertanto l´illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quelli in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

  • vieta il trattamento da parte dei mezzi di informazione dei dati personali di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), legge n. 675/1996;
  • dispone l´invio di copia del presente provvedimento agli editori e ai direttori responsabili delle testate in atti;
  • dispone inoltre l´invio del provvedimento, per le valutazioni di loro competenza:
    • ai Consigli dell´Ordine dei giornalisti;
    • al Consiglio nazionale dell´Ordine dei medici;
    • alla competente autorità giudiziaria.


Roma, 7 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli